Liquidazione coatta amministrativa della fiduciaria quale atto vincolato conseguente alla revoca (Cons. Stato n. 1025 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione costituisce un atto di natura vincolata che consegue alla revoca dell’autorizzazione, senza che la norma di riferimento lasci spazio interpretativo. Il fondamento della misura risiede, da un lato, nell’impossibilità per la società revocata di continuare a esercitare l’attività fiduciaria e, dall’altro, nella necessità di assicurare il monitoraggio sulle attività liquidatorie in un contesto di sfiducia verso la società attinta dal provvedimento. È pertanto irrilevante che l’attività fiduciaria fosse già cessata e che la società avesse deliberato la liquidazione volontaria. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale della disciplina, poiché la revoca esprime il venir meno della fiducia riposta dallo Stato nella società e giustifica la sostituzione degli organi societari nella delicata operazione di liquidazione del patrimonio.

Il Fatto

Il Ministero per lo Sviluppo Economico revocava, con provvedimento del 30.10.2015, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione nei confronti di una società fiduciaria. Con successivo decreto del 23.12.2015 il Ministero disponeva la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 233/86 e nominava il commissario liquidatore, richiamando una sospensione di sei mesi disposta nel marzo 2015 e una nota dell’ottobre 2015 con cui era stato concesso un ulteriore termine per regolarizzare.

La società titolare delle quote della fiduciaria impugnava il secondo provvedimento, deducendo la violazione di legge e l’irragionevolezza della misura, non potendosi considerare la liquidazione coatta conseguenza dovuta della revoca. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo la misura proporzionata in considerazione delle omesse comunicazioni obbligatorie e delle gravi carenze organizzative. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente il perimetro del giudizio. Il ricorso di primo grado non aveva impugnato il decreto di revoca dell’autorizzazione, né articolato censure contro di esso; la relativa impugnativa, ove pure voluta, sarebbe stata tardiva. Ne consegue che la legittimità del decreto di revoca non può essere rimessa in discussione e che le censure contro di esso sono inammissibili in quanto nuove o reiterative di censure inammissibili.

Nel merito, il Collegio ritiene che la liquidazione coatta amministrativa costituisca un atto di natura vincolata conseguente alla revoca: l’art. 1, comma 1, della L. n. 233/1986 dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca dell’autorizzazione sono poste in liquidazione coatta con decreto ministeriale. La norma non lascia margini interpretativi.

L’argomento dell’appellante, secondo cui il fondamento logico della previsione sarebbe il persistente esercizio dell’attività fiduciaria, è giudicato infondato. Proprio il fatto che la norma faccia conseguire la liquidazione coatta alla revoca dimostra che la misura trova fondamento nell’impossibilità di proseguire l’attività e nella necessità di monitoraggio sulle attività liquidatorie. Per tale ragione è irrilevante che l’attività fosse già cessata e che la società avesse deliberato la liquidazione volontaria dal febbraio 2013.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L. n. 233/1986, il Collegio ne rileva l’assoluta genericità e comunque la manifesta infondatezza. Non può affermarsi che la liquidazione coatta sia palesemente irragionevole a fronte di una revoca che è espressione e ricognizione del venir meno della fiducia dello Stato nella società. Tale sfiducia giustifica la sostituzione dello Stato agli organi societari nella delicata operazione di liquidazione del patrimonio.

L’appello è conclusivamente respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, e nulla per le spese nei confronti del commissario liquidatore non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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