Estinzione del giudizio per rinuncia successiva al riesame GSE (TAR Lazio n. 8250 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dall’interessato in seguito all’adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello originariamente impugnato, determina l’estinzione del giudizio ai sensi del codice del processo amministrativo. Il sopravvenuto esercizio del potere di riesame, ancorché conclusosi con il rigetto dell’istanza, elide l’interesse alla definizione della controversia, rendendo priva di oggetto la domanda di annullamento. La pronuncia di estinzione non implica alcuna valutazione nel merito delle ragioni fatte valere dalle parti, né sui presupposti dell’azione originaria. La particolare natura delle sopravvenienze procedimentali può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui il GSE aveva comunicato la decadenza dal diritto agli incentivi relativi al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, disponendo il recupero di quanto già erogato con riferimento a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC), nonché il conseguente provvedimento di restituzione dei TEE indebitamente percepiti. La società aveva altresì contestato i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicate dal Gestore, chiedendo, in via preliminare, la riunione delle istruttorie delle diverse RVC presentate. Nel corso del giudizio, la società proponeva istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, successivamente rigettata dal GSE con un provvedimento che sostituiva integralmente quello impugnato con il ricorso introduttivo. A seguito di tale sopravvenienza, la società depositava atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato la ritualità della notificazione dell’atto di rinuncia, avvenuta nelle forme prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La circostanza che il GSE avesse adottato un nuovo provvedimento, sostitutivo in toto di quello impugnato con il ricorso introduttivo, ha indotto il Collegio a ritenere definitivamente eliso l’interesse alla definizione della causa.

La decisione si fonda sul dato oggettivo della sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’esercizio del potere di riesame e dall’adozione di un atto che ha integralmente sostituito il provvedimento gravato. In tale contesto, la rinuncia manifestata dalla società ricorrente costituisce l’esito coerente della nuova situazione procedimentale, rendendo non necessaria alcuna valutazione circa la fondatezza dei motivi di ricorso o delle eccezioni sollevate dalla resistente.

Sul piano processuale, il Collegio ha dato atto dell’intervenuta estinzione del giudizio, con declaratoria conseguente ai sensi del codice del processo amministrativo, senza possibilità di esame delle questioni di merito. In ragione delle sopravvenienze che hanno determinato la scelta di rinunciare, il TAR ha ravvisato giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, escludendo pertanto ogni condanna al pagamento delle stesse, e ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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