Ottemperanza a sentenza passata in giudicato e debito di valore (TAR Basilicata n. 234 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, proposto ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., è ammissibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previa certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. In assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata, che non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza accerta il perdurare dell’inottemperanza e condanna al pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo. Tali somme, quando costituiscono obbligazioni risarcitorie, hanno natura di debito di valore: la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti secondo le modalità indicate dalle Sezioni Unite, e solo dalla pubblicazione della sentenza di merito il credito si trasforma in debito di valuta, sul quale decorrono i soli interessi legali. In caso di ulteriore inottemperanza, è nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il conducente di un’automobile, danneggiata dall’attraversamento della strada da parte di un cinghiale, aveva agito in via risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace. Il giudice di merito aveva condannato la Regione al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore del danneggiato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e del compenso professionale in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il titolo era stato notificato alla Regione, che non aveva provveduto al pagamento.
I creditori proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la corresponsione delle somme risultanti dal giudicato e allegando il titolo esecutivo asseverato. L’Amministrazione regionale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e la regolarità della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza azionata, richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non consentiva di provare l’integrale o parziale adempimento, con la conseguenza che il perdurare dell’inottemperanza costituiva dato incontestato. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo della Regione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alla quantificazione, il TAR ha precisato che le somme liquidate a titolo risarcitorio costituiscono un debito di valore. Ha pertanto applicato i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 1712 del 1995: per il primo anno dal sinistro solo interessi legali sulla sorte; per il periodo successivo interessi sulla sorte comprensiva della rivalutazione maturata; dalla pubblicazione del titolo esecutivo, il credito si converte in debito di valuta e sono dovuti solo interessi legali fino al soddisfo. Per il compenso professionale, ha disposto l’aggiunta degli interessi, del rimborso forfettario, dell’IVA e della CPA secondo la disciplina richiamata.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto, ponendo il suo compenso e le spese del giudizio a carico della Regione soccombente.
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Nota della Redazione
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