Valutazione di meritevolezza e ammissione al servizio permanente dei carabinieri (TAR Lombardia n. 1026 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione al servizio permanente del carabiniere al termine della ferma volontaria costituisce espressione di una discrezionalità ampiamente valutativa dell’Amministrazione in ordine alle qualità morali e culturali, alla buona condotta, alle attitudini e al rendimento del militare, ai sensi degli artt. 648 e 649 del d.lgs. n. 66/2010. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ai profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà. Gli episodi della vita professionale rilevanti ai fini del proscioglimento non devono essere apprezzabili esclusivamente sul piano disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni. La valutazione di non meritevolezza può fondarsi sull’ultima annualità della ferma, che è per sua natura quella di maggiore rilevanza, senza che ciò integri difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel dicembre 2017 in ferma volontaria quadriennale e assegnato a una Stazione dal novembre 2018, ha impugnato la determina del Vice Comandante Generale che ne ha disposto il collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente. Il provvedimento si fondava su una scheda valutativa finale con giudizio di “inferiore alla media”, su pregresse voci negative in due rapporti informativi, su due sanzioni disciplinari di corpo e su un ammonimento rimasto senza ravvedimento.
Il militare ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: l’Amministrazione avrebbe valorizzato solo l’ultimo periodo della ferma, trascurando i giudizi positivi delle annualità precedenti, gli apprezzamenti per operazioni svolte e la lieve entità delle sanzioni. Il Ministero della Difesa si è costituito resistendo. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 648 e 649 del d.lgs. n. 66/2010. L’ammissione al servizio permanente presuppone una valutazione di meritevolezza del Comandante generale; il proscioglimento richiede il giudizio di non meritevolezza sotto i medesimi profili, previa acquisizione dei pareri del superiore gerarchico e della commissione di valutazione e avanzamento.
Il TAR aderisce all’orientamento consolidato della giustizia amministrativa, secondo cui il giudizio sulla non ammissione riflette una sfera valutativa strutturalmente sottratta al sindacato, se non per profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà. Vengono richiamate in tal senso Cons. Stato sez. IV n. 2000 del 2012, Cons. Stato sez. IV n. 15 del 2012, Cons. Stato sez. II n. 948 del 2022 e Cons. Stato sez. IV n. 752 del 2021.
Nel merito, la Corte esclude che tali vizi sussistano: i giudizi negativi risultano ancorati alla documentazione caratteristica, con una progressione discendente dal “soddisfacente” al “nella media” fino all'”inferiore alla media” dell’annualità conclusiva. La censura di valutazione parziale è quindi infondata, poiché l’ultimo anno di ferma è naturalmente quello di maggiore rilievo.
Quanto alle sanzioni, il Collegio ritiene ragionevole il peso attribuito alle misure di corpo, una delle quali legata a fatti di molestie di non trascurabile gravità, e all’ammonimento senza successivo ravvedimento. Gli apprezzamenti favorevoli, di carattere episodico e collettivo, sono stati adeguatamente bilanciati e soccombono rispetto a valutazioni di lungo periodo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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