Discrezionalità tecnica della commissione e obbligo di astensione nelle graduatorie dei conservatori (TAR Puglia n. 1026 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per soli titoli finalizzate alla formazione delle graduatorie di istituto dei conservatori, la commissione esercita un’ampia discrezionalità tecnica nell’individuazione dei criteri di valutazione e nell’apprezzamento dei singoli titoli. Il sindacato del giudice amministrativo resta esterno e non può sostituire la valutazione dell’organo, salvo macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, ovvero errori su dati di fatto non opinabili, rilevabili ictu oculi. Il rapporto di docenza o di collaborazione tra commissario e candidato non integra di per sé causa di astensione, poiché le ipotesi dell’art. 51 cod. proc. civ. sono tassative e insuscettibili di applicazione analogica, salvo che il rapporto trascenda in un autentico sodalizio professionale stabile e connotato da reciprocità di interessi economici. La graduatoria che non rechi un punteggio analitico per singolo titolo non è per ciò solo illegittima, se la valutazione complessiva risulta dal vaglio degli allegati secondo criteri predeterminati.
Il Fatto
Il Conservatorio di Musica di Foggia indice con bando una procedura selettiva per soli titoli per la formazione delle graduatorie di istituto, utili al conferimento di incarichi a tempo determinato nel triennio accademico. Il ricorrente partecipa per la disciplina di pianoforte e, collocato in posizione non utile, propone reclamo avverso la graduatoria provvisoria, ottenendo riscontro negativo. Impugna quindi la graduatoria definitiva e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che declina la competenza in favore del TAR Puglia. Il giudizio viene riassunto davanti al Tribunale di Bari.
Il ricorrente lamenta l’erronea valutazione dei titoli artistici e professionali, l’attribuzione di un punteggio complessivo e non analitico, il contrasto con la nota ministeriale richiamata dal bando e la mancanza di terzietà di un commissario, docente di due candidati collocati in posizione utile. Il Ministero e il Conservatorio si costituiscono, eccependo anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dai profili di rito, pur segnalando dubbi di ammissibilità per l’omessa notifica ad alcuni controinteressati e per la mancata impugnazione della graduatoria rettificata sopravvenuta. Il ricorso è comunque infondato nel merito, e questa è la ragione decisiva.
Sul primo gruppo di censure il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri e nella valutazione dei titoli, con sindacato limitato ai casi di irragionevolezza o di errori su dati non opinabili (richiamata Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1218 del 2018). Il giudice non può sovrapporre la propria valutazione a quella della commissione. Esaminati i curricula, il Collegio non ravvisa abnormità manifeste nell’applicazione dei criteri fissati nel verbale di insediamento, che valorizzano i recital solistici, la varietà di repertorio e la rilevanza delle stagioni concertistiche.
Quanto alla doglianza sulla valutazione globale anziché analitica, la censura è generica: la commissione ha esaminato gli allegati e le descrizioni dei titoli, pervenendo a un punteggio sintetico secondo fasce predeterminate. Non è irragionevole l’attribuzione di un giudizio complessivo in luogo di punteggi singoli.
Infondato è anche il contrasto con la nota ministeriale richiamata dal bando: essa si limita a fissare un tetto di punteggio per la categoria “attività concertistica e professionale”, senza vietare la suddivisione interna tra concorsi musicali e attività concertistica. La scelta dei titoli da presentare è rimessa al candidato in base alla lex specialis.
Sulla dedotta incompatibilità del commissario, il Collegio richiama il principio per cui l’obbligo di astensione opera solo nelle ipotesi tassative dell’art. 51 cod. proc. civ., non estensibili per analogia (richiamate Consiglio di Stato, sezione settima, n. 2849 del 2022 e sezione terza, n. 1628 del 2016). Il rapporto tra maestro e allievo assume rilievo solo se si concreti in un sodalizio professionale stabile, il che non emerge dagli atti. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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