Ordinanze contingibili: pericolo imminente al Sindaco, rischio non imminente al dirigente (Cons. Stato n. 10269 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di competenza tra Sindaco e dirigente in materia di ordinanze per la tutela della pubblica incolumità si fonda sul grado del pericolo. L’art. 54 TUEL attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti solo in presenza di un pericolo grave e imminente, non fronteggiabile con i rimedi ordinari, con intervento indifferibile ed effetti provvisori. Al di fuori di tali ipotesi, la gestione di situazioni di rischio non imminente rientra nella competenza generale dei dirigenti ai sensi dell’art. 107 TUEL. Ne consegue la legittimità della previsione regolamentare che distingue tra pericolo imminente e pericolo non imminente. L’apprezzamento del grado di urgenza costituisce valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per errori di fatto macroscopici o palese irragionevolezza.
Il Fatto
A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2024, la strada privata su cui insiste l’immobile della ricorrente subiva un crollo parziale, determinato dall’erosione del corso d’acqua che scorre al di sotto della strada stessa. Il Comune, ritenuta prevalente la proprietà privata del sedime, ha adottato un’ordinanza dirigenziale con cui ha imposto alla proprietaria di riparare l’argine e la strada sovrastante.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Piemonte, che ha accolto il ricorso per difetto di competenza del dirigente, ravvisando la competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 54 TUEL, e ha annullato la norma regolamentare comunale che, per il pericolo non imminente, attribuiva la competenza al dirigente. Il Comune ha proposto appello per erronea applicazione degli artt. 54 e 107 TUEL.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’unico motivo di appello. La questione centrale concerne il riparto di competenza tra organo politico e apparato dirigenziale nella gestione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e la legittimità della previsione regolamentare che lo disciplina.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sui presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, citando in particolare Cons. Stato Sez. IV n. 2193 del 2022, Cons. Stato Sez. V n. 105 del 2024, Cons. Stato Sez. V n. 2847 del 2017 e Cons. Stato Sez. III n. 2697 del 2015. Da tali arresti ricava che il potere sindacale richiede un pericolo irreparabile e imminente, l’impossibilità di fronteggiarlo con i mezzi ordinari, la provvisorietà degli effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo configurabile per situazioni prevedibili e permanenti.
Su questa base la Corte distingue due aree. La prima, dell’eccezionalità e dell’indifferibilità, appartiene alle decisioni extra ordinem del Sindaco. La seconda, delle situazioni importanti ma fronteggiabili con gli strumenti ordinari, rientra nella gestione dirigenziale. Il dato legislativo conforta la distinzione, poiché l’art. 54 TUEL fa riferimento non al pericolo in generale ma al grave pericolo.
Il Collegio osserva inoltre che la tutela della pubblica incolumità non è competenza esclusiva del Sindaco, rientrando nei compiti ordinari dell’amministrazione e, in primo luogo, del livello dirigenziale, come conferma il richiamo all’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Nel caso concreto è intervenuto proprio il dirigente preposto alla protezione civile e alla gestione delle emergenze.
La Corte ritiene quindi logica e ragionevole la norma regolamentare che distingue tra pericolo imminente e non imminente, anche in ragione delle dimensioni dell’ente. Nel merito, l’amministrazione ha fatto buon governo della disciplina: il grado di urgenza attiene alla discrezionalità tecnica e la stabilità della situazione a oltre un anno dall’evento erosivo conferma l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado rigettato nei sensi indicati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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