Silenzio Questura su conversione permesso soggiorno è illegittimo (TAR Toscana n. 1026 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rilascio o di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è atto di avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Non integra il provvedimento conclusivo la nota che l’Amministrazione invii all’Avvocatura erariale e versi nel fascicolo di causa. In presenza di tale omissione si perfeziona il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo, accertatane l’illegittimità, ordina all’Amministrazione di provvedere, assegnando un termine perentorio e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, presentava alla Questura di Prato istanza di conversione della propria carta di soggiorno per familiare di cittadino UE in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione non si pronunciava sulla richiesta, nonostante il fotosegnalamento e l’acquisizione della documentazione del caso.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e l’accertamento dell’obbligo della Questura di provvedere con atto espresso. Costituitasi l’Amministrazione dell’Interno per la reiezione, la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’istanza di rilascio o conversione del titolo di soggiorno come atto di avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte. Da ciò deriva, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, il dovere dell’Amministrazione di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, in forma scritta e motivato secondo l’art. 3 legge n. 241/1990.
Il Collegio individua poi il termine di conclusione del procedimento nell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, pari a sessanta giorni dalla richiesta. Al momento dell’introduzione del ricorso l’Amministrazione aveva dunque omesso di adottare alcun provvedimento conclusivo entro il tempo disponibile.
Il Tribunale esamina e respinge l’argomento difensivo fondato sulla nota inviata dalla Questura all’Avvocatura erariale e versata nel fascicolo di causa. Tale comunicazione, oltre a essere tardiva rispetto ai termini indicati, non integra il provvedimento conclusivo del procedimento, alla cui emissione l’Amministrazione resta pertanto tenuta. Su queste basi risulta perfezionato il silenzio-inadempimento censurato dal ricorrente.
Accolta la domanda ex art. 117 c.p.a., il Tribunale accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Prato e ordina alla medesima di adottare un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato commissario ad acta il Prefetto di Prato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, con pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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