Il subentro del datore di lavoro dopo il rilascio del nulla osta non legittima la successione nei rapporti di lavoro (TAR Lombardia n. 749 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato in favore di un datore di lavoro specificamente individuato. Il subentro di un nuovo datore di lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro può essere effettuato solo prima dell’emissione del nulla osta, e non anche successivamente. La successione tra soggetti giuridici distinti e autonomi non determina il subentro automatico nella titolarità dei nulla osta già rilasciati. La valutazione dell’Amministrazione circa il numero eccessivamente elevato di lavoratori oggetto di assunzione non è manifestamente irragionevole.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati in favore di una società per l’assunzione di oltre 400 lavoratori. A fondamento del ricorso, le società hanno dedotto l’illegittimità della revoca, poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato la sopravvenuta successione nella gestione dei rapporti di lavoro oggetto dei nulla osta. Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione al successivo provvedimento di revoca.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando una relazione nella quale ha illustrato le ragioni della revoca. Le ricorrenti non hanno replicato alle deduzioni ministeriali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Ad un sommario esame, il collegio ha ritenuto che il ricorso non sia assistito da tale requisito.
Il tribunale ha osservato che, in linea generale, il subentro di un nuovo datore di lavoro può essere effettuato soltanto prima dell’emissione del nulla osta, e non anche successivamente, come dedotto nella relazione ministeriale. Nel caso di specie, i datori di lavoro che si sono succeduti risultano soggetti giuridici diversi e autonomi, sicché non può configurarsi una successione automatica nella titolarità dei nulla osta rilasciati.
Quanto alle valutazioni espresse dall’Amministrazione in ordine al numero eccessivamente elevato di lavoratori oggetto di assunzione, il collegio ha escluso che esse siano affette da manifesta irragionevolezza. La revoca dei nulla osta si fonda quindi su presupposti che, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, non risultano manifestamente illegittimi.
Il TAR ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase incidentale.
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Nota della Redazione
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