Criteri tabellari e scheda tecnica: punteggio zero se manca il data sheet (Cons. Stato n. 10237 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un criterio tabellare che subordina l’attribuzione del punteggio fisso e predefinito alla rappresentazione di un dato tecnico nella scheda tecnica allegata all’offerta, la stazione appaltante applica correttamente la legge di gara assegnando il punteggio pari a zero all’offerente che non abbia prodotto il data sheet. L’impegno generico e condizionato a garantire la caratteristica richiesta, privo di dettagli costruttivi e di riscontro documentale, non integra il requisito. La disparità di trattamento va esclusa quando l’aggiudicataria abbia illustrato in modo analitico le caratteristiche della struttura nella relazione tecnica, sì da rendere non comparabili le due offerte. Il giudice amministrativo, accertata l’insussistenza del vizio valutativo, respinge la domanda caducatoria e, con essa, le conseguenti istanze di inefficacia del contratto e di subentro.
Il Fatto
La controversia riguarda una gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante, bandita da un consorzio di bonifica. Il consorzio stabile secondo classificato impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, unitamente ai verbali di ammissione e di valutazione delle offerte, contestando in particolare il punteggio assegnato al sub-criterio tabellare 4.1, dedicato alla struttura di sostegno dei pannelli e all’altezza libera al di sotto degli stessi.
Il TAR Campania accoglieva il ricorso, annullava gli atti, dichiarava l’inefficacia del contratto con efficacia retroattiva e disponeva il subentro del ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto. Il consorzio di bonifica proponeva appello, ottenendo la sospensione degli effetti della sentenza. La causa giungeva così alla decisione del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla legge di gara. Il disciplinare prevede che il dato dell’altezza debba essere esplicitamente riscontrabile nel data sheet della struttura di sostegno e richiamato nella relazione di sintesi, stabilendo che la mancata allegazione delle schede tecniche determina l’attribuzione di un punteggio pari a zero. Il punto 20.2 chiarisce che, per i criteri tabellari, il punteggio fisso e predefinito è attribuito o non attribuito in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto nella tabella. La risposta a un quesito di chiarimento ha confermato che l’impresa può proporre la struttura che ritiene più idonea, allegando la documentazione tecnica necessaria a dimostrarne le caratteristiche costruttive.
La Corte esamina quindi l’offerta dell’appellata. L’impegno a fornire una struttura con altezza libera “maggiore di 2,10 m” risulta condizionato alle successive verifiche in fase di redazione del progetto esecutivo. Manca l’indicazione dell’altezza esatta, non sono allegati dettagli costruttivi quali le dimensioni della sezione trasversale e le caratteristiche del materiale, e lo schema richiamato riproduce quello già contenuto nell’elaborato del progetto di fattibilità tecnico economica. L’offerta non è corredata di scheda tecnica. Da qui la conclusione che la stazione appaltante ha correttamente applicato la legge di gara assegnando zero punti, con motivazione contenuta nel disciplinare e nel verbale di gara.
Il Collegio affronta poi la censura di disparità di trattamento. L’aggiudicataria ha illustrato le caratteristiche della struttura in circa quattro pagine della relazione tecnica, descrivendo gli elementi strutturali principali, l’altezza pari a 2,10 m, le ragioni di compatibilità con l’impianto e con la sicurezza, il profilo di acciaio delle colonne e la resistenza del materiale, oltre alle caratteristiche migliorative. Tale approfondimento integra i requisiti richiesti dalla legge di gara. Non essendo comparabile il livello di dettaglio tecnico delle due offerte, i presupposti della disparità di trattamento non sussistono.
Assorbite le ulteriori censure ed eccezioni in rito, l’accoglimento dell’appello travolge la domanda caducatoria e, con essa, le istanze di inefficacia del contratto e di subentro, senza necessità di valutare l’attuale situazione di esecuzione del rapporto e l’effettiva possibilità del subentro. Il ricorso introduttivo è respinto e le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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