Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e sindacato sul merito amministrativo (TAR Calabria n. 1026 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 costituisce espressione di una potestà ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, con finalità intrinsecamente preventive e non sanzionatorie. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione è circoscritto alle sole ipotesi di palese abnormità, manifesta irragionevolezza o contraddittorietà delle conclusioni raggiunte, ovvero di evidente carenza di motivazione. È sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica a giustificare l’adozione della misura cautelare. La misura non richiede l’accertamento di fatti illeciti consumati all’interno del locale, potendo fondarsi sulla presenza abituale di soggetti pregiudicati nelle pertinenze.

Il Fatto

Il titolare di un pubblico esercizio impugna il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione per quindici giorni della validità delle autorizzazioni amministrative, a seguito di proposta formulata dal Comando territoriale dei Carabinieri. La proposta si fondava sulla presenza costante e abituale, dinanzi al locale, di persone considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, gravate da pregiudizi penali e di polizia.

Il ricorrente deduce la carenza dei presupposti dell’art. 100 del R.D. n. 773/1931, l’illogicità e la sproporzione della misura, chiedendo anche il risarcimento del danno all’immagine del locale e del suo proprietario. Le amministrazioni intimate si costituiscono e chiedono il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che consente al Questore di sospendere la licenza quando nel locale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, quando esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o quando costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità o la sicurezza dei cittadini.

Richiamando l’orientamento della giustizia amministrativa di appello (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5942 del 2024), il TAR ribadisce che la norma attribuisce una potestà ampiamente discrezionale con finalità di prevenzione. Il sindacato resta circoscritto alle sole ipotesi di palese abnormità, manifesta irragionevolezza o contraddittorietà, essendo sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3880 del 2022).

Quanto ai presupposti, la circolare ministeriale del 17.7.2019 individua tre fattispecie applicative: tumulti o disordini interni, abituale ritrovo di pregiudicati, pericolo per l’ordine pubblico. Nel caso concreto, la nota dei Carabinieri e il provvedimento evidenziano la presenza abituale di soggetti pericolosi, accertata mediante 59 controlli nel semestre giugno-settembre 2021 e l’identificazione di 120 persone, con emersione di gravi curricula penali per reati contro la persona, in materia di armi, stupefacenti e associazione a delinquere.

Il Collegio valorizza inoltre la denuncia-querela sporta da una residente, vittima di molestie e atti di violenza privata ad opera di avventori pregiudicati stanziali dinanzi all’esercizio, nonché il repertorio fotografico. Ne inferisce un quadro indiziario circostanziato e adeguato alle finalità cautelari e preventive, non sanzionatorie, della misura.

Quanto alla proporzionalità, il TAR esclude la violazione dedotta: la preminenza degli interessi pubblici presidiati e la consistenza dell’impianto fattuale rendono non irragionevole l’applicazione della normativa. L’assenza di profili di illegittimità comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria, incluso il preteso danno all’immagine. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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