Avvalimento premiale della certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere (TAR Toscana n. 1026 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui alla prassi UNI/PdR 125:2022 può costituire oggetto di avvalimento premiale. L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 configura l’avvalimento come istituto di generale applicazione, ammettendone la funzione premiale pura e ponendo quali soli limiti le esclusioni espressamente previste dalla legge. La certificazione sulla parità di genere è assimilabile alle altre certificazioni di processo e non rientra in alcun divieto normativo. L’avvalimento è tuttavia legittimo solo se effettivo: il contratto deve indicare in modo concreto le risorse, i mezzi e il know how messi a disposizione dall’ausiliaria. La diversità dei settori di attività tra ausiliaria e ausiliata non è di per sé causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il Comune di Cavriglia ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di rigenerazione del Borgo di Castelnuovo in Avane, finanziata con fondi PNRR, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’allegato I al disciplinare attribuiva fino a quattro punti tabellari per il possesso di certificazioni di processo, tra cui la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere.

All’esito della valutazione, il costituendo raggruppamento guidato da Montefalchi si collocava al primo posto con 98,2535 punti, precedendo di misura il Consorzio Leonardo, secondo con 98,1830 punti. Il consorzio ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo l’illegittimità del punto riconosciuto al raggruppamento per la certificazione sulla parità di genere, conseguita mediante avvalimento stipulato con una cooperativa sociale. Secondo la tesi del ricorrente, tale certificazione fotograferebbe una condizione soggettiva dell’impresa e non potrebbe formare oggetto di prestito. Il ricorrente chiedeva l’inefficacia del contratto e il subentro, o in subordine il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato l’unico motivo, incentrato sulla pretesa inammissibilità in radice dell’avvalimento della certificazione sulla parità di genere. Il ricorrente mirava a ricomprendere tale certificazione tra le ipotesi in cui l’istituto è vietato.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di prevedere un maggior punteggio per le imprese che adottano politiche di parità di genere comprovate dal possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità. Ha poi osservato che l’art. 104 del codice dei contratti pubblici supera l’atteggiamento di cautela del passato e ammette espressamente l’avvalimento premiale puro, finalizzato a ottenere un punteggio maggiore.

La giurisprudenza amministrativa, già con riguardo alle certificazioni di qualità, aveva riconosciuto che i certificati rilasciati da organismi indipendenti attengono a capacità tecniche e professionali e possono essere oggetto di avvalimento (Cons. Stato, sez. V, n. 7370 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 502 del 2023). L’istituto è dunque di generale applicazione, salvo i divieti normativi espressi, come quello relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Accogliere la tesi del ricorrente avrebbe introdotto un’eccezione priva di fondamento legislativo. La certificazione sulla parità di genere, assimilabile alle altre certificazioni di processo, può quindi essere prestata, a condizione che il contratto metta a disposizione l’organizzazione aziendale che ha consentito all’ausiliaria di ottenerla. L’avvalimento deve essere effettivo e non meramente cartolare.

Nel caso concreto, il contratto individuava con sufficiente concretezza le risorse prestate: consulenza periodica, documentazione, accesso al sistema di gestione e audit indipendenti. Il ricorrente non contestava la genericità della prestazione, ma solo la sua ontologica inutilità. Quanto alla diversità dei settori, il Tribunale ha richiamato TAR Piemonte, sez. I, n. 359 del 2025: la certificazione attiene a scelte gestionali trasversali ai settori. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *