Informativa antimafia: neutralità del decorso del tempo e self cleaning tardivo (TAR Campania n. 3958 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa interdittiva antimafia, il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale. Il quadro indiziario deve essere considerato nella sua globalità, senza scomposizione dei singoli elementi. La risalenza nel tempo dei fatti non ne elide la valenza sintomatica, in assenza di chiari elementi di discontinuità rispetto al passato. Le misure di self cleaning adottate solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento, e prive di effettività, non elidono la prognosi di permeabilità criminale. I provvedimenti comunali di revoca dell’aggiudicazione e di recesso dal contratto, adottati in forza dell’interdittiva, costituiscono atti doverosi a contenuto vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore degli impianti elettrici, civili, industriali e stradali, impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha adottato nei suoi confronti una informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti.
La ricorrente impugna anche i provvedimenti consequenziali, con cui due Comuni hanno revocato le aggiudicazioni di servizi di allestimento di luminarie natalizie e un terzo Comune ha receduto dal relativo contratto di appalto. Deduce l’erroneità del giudizio prefettizio, per assenza di un pericolo attuale e concreto di condizionamento, per la natura solo apparente del contraddittorio e per l’omessa considerazione delle misure di self cleaning intraprese. Il ricorso è infondato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura: la posizione dell’amministratore, più volte notato in compagnia di soggetti gravati da precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti e tentato omicidio, e quella del padre, legato a clan egemoni della zona. A questi si aggiungono la posizione di un consigliere e di un dipendente della società.
La censura di difetto motivazionale non è accolta. Richiamando i consolidati indirizzi della III Sezione del Cons. Stato, il TAR ribadisce che l’interdittiva implica una valutazione discrezionale sul pericolo di condizionamento, secondo una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il rischio infiltrativo. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 riconosce come elemento fondante anche i soli tentativi di infiltrazione, delineando una fattispecie di pericolo non necessariamente attuale.
Quanto all’attualità, la risalenza dei fatti non può eliderne la valenza sintomatica in assenza di chiari elementi di discontinuità, operando nella materia la sostanziale neutralità del decorso del tempo. Gli argomenti della ricorrente, inoltre, poggiano su una artificiosa scomposizione del quadro indiziario, che va invece considerato globalmente, unitamente al contesto territoriale di operatività della società.
La doglianza sull’omessa considerazione delle misure di self cleaning è smentita in punto di fatto: la Prefettura le ha esaminate, evidenziandone la non decisività perché assunte subito dopo la comunicazione ex art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011, e la mancanza di effettività, essendo il soggetto rimasto in azienda come dipendente. Il contraddittorio non impone la confutazione analitica dell’interessato.
Infine, i provvedimenti comunali di revoca e recesso sono atti doverosi e a contenuto vincolato, di mera presa d’atto dell’interdittiva, rispetto ai quali non emergono esigenze di partecipazione procedimentale vizianti a mente dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il richiamo all’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non coglie nel segno, trattandosi di servizi di allestimento luminarie non riconducibili alle fattispecie ivi previste. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.