Revoca dell’aggiudicazione per sopravvenuta ineseguibilità e indizione di nuova gara (TAR Puglia n. 1090 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiudicatario non vanta alcun diritto alla stipulazione del contratto e l’amministrazione può esercitare il proprio potere di autotutela sugli atti di gara fino alla stipula, facendo venir meno l’intera procedura e l’aggiudicazione. Il provvedimento formalmente qualificato come annullamento, ma fondato su circostanze sopravvenute e non su vizi di legittimità, va ricondotto al modello della revoca di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, connotata da ampia discrezionalità e sindacabile nei soli limiti della manifesta erroneità o irragionevolezza dei presupposti. È legittima la revoca motivata dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire i lavori secondo il progetto originario e dal rischio di perdita del finanziamento regionale. Il soggetto destinatario della revoca può impugnare gli atti di indizione della nuova gara anche senza avervi partecipato, ma il suo interesse è limitato alla contestazione della scelta di indire la gara, non ai vizi dei singoli atti della procedura.
Il Fatto
La ricorrente risultava aggiudicataria, con atto dirigenziale del 9 giugno 2023, della gara indetta dal Comune per la riqualificazione di un edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia. Prima della stipula, l’amministrazione comunicava l’avvio di un procedimento di autotutela, rappresentando la sopravvenuta indisponibilità della struttura alternativa ove collocare gli alunni durante i lavori e il mancato assicuramento, da parte della Regione, del mantenimento dei fondi in caso di slittamento.
Con determinazione dirigenziale del 16 luglio 2024 il Comune annullava l’aggiudicazione; seguivano l’approvazione di un nuovo progetto esecutivo, l’indizione di una nuova gara e l’aggiudicazione a un diverso operatore. La ricorrente impugnava gli atti con ricorso e plurimi motivi aggiunti, chiedendo in via principale l’annullamento e, in subordine, il risarcimento del danno. All’udienza pubblica dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Respinta quella di tardività del ricorso: la comunicazione individuale, e non la pubblicazione all’albo pretorio, segna il dies a quo per il destinatario diretto del provvedimento, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. III, n. 5411 del 2014. La piena conoscenza del contenuto dell’atto si è avuta solo con il deposito in giudizio, essendo l’istanza di accesso evasa in ritardo, sicché le censure sono tempestive.
Parimenti infondate sono le eccezioni di sopravvenuto difetto di interesse, avendo la ricorrente esteso l’impugnazione agli atti della nuova gara, e di inammissibilità per mancata partecipazione alla stessa. Il Collegio dà continuità a Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4 del 2011: è ammissibile il ricorso di chi, non avendo partecipato, contesti in radice l’indizione della gara rivestendo posizione qualificata oppositiva.
Nel merito, il Collegio riqualifica la determinazione come revoca, non fondandosi su illegittimità originarie ma su circostanze sopravvenute. Richiamando TAR Roma, Sez. III, n. 3095 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 10265 del 2024, esclude che l’aggiudicatario vanti un diritto alla stipula e riconosce all’autotutela un carattere ampiamente discrezionale. Le valutazioni comunali — impossibilità di eseguire i lavori in un edificio occupato da alunni e rischio di perdita dei fondi — non risultano viziate da erroneità dei presupposti né da manifesta irragionevolezza. Il dato dell’indisponibilità della struttura alternativa resta incontestato, mentre le deduzioni della ricorrente sulla praticabilità di una variante attengono al merito, sottratto al sindacato.
Né sussiste violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: la comunicazione di avvio e il provvedimento finale presentano sostanziale continuità motivazionale, e in ogni caso l’atto di avvio di un procedimento d’ufficio non integra un preavviso di rigetto. Quanto al motivo sulla mancata validazione del nuovo progetto, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per difetto di interesse, non potendo l’accoglimento incidere sulla scelta di indire la gara; nel merito, il verbale di validazione prodotto è idoneo a dimostrare l’adempimento, e l’assenza di data certa è irrilevante trattandosi di atto interno alla procedura.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con conseguente reiezione delle domande di stipula e di inefficacia del nuovo contratto. La domanda risarcitoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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