Elettorato passivo e decreto di indizione: serve l’esclusione concreta (TAR Sardegna n. 1026 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale che indice le elezioni provinciali di secondo livello e il parere del servizio legislativo che nega l’eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti non ledono l’elettorato passivo in modo attuale e concreto quando il ricorrente non abbia presentato domanda di partecipazione e non sia stato, perciò, destinatario di alcun provvedimento di esclusione. Il decreto di indizione demanda agli amministratori straordinari gli adempimenti del procedimento elettorale e non contiene alcuna statuizione preclusiva della candidatura. Il parere, perché sia lesivo, necessita di concreta applicazione. La lesione si concretizza solo con l’adozione dell’atto che esclude il soggetto dalla competizione. Il ricorso che contesti in via anticipata tale esclusione è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, commissario straordinario della provincia e già consigliere provinciale in un periodo precedente, impugnava il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con cui erano state indette le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane per l’anno 2025. Censurava, in particolare, la parte in cui il decreto non qualificava come consiglieri provinciali uscenti, ai sensi dell’art. 1, comma 80, legge n. 56/2014, i soggetti che avevano ricoperto tale carica nelle province soppresse, escludendoli di fatto dall’eleggibilità.
Deduceva la violazione dei commi 79 e 80 dell’art. 1 legge n. 56/2014, l’eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, la violazione del principio di massima partecipazione, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 51 Cost.. Sosteneva che, trattandosi delle elezioni di prima applicazione della normativa, dovesse trovare applicazione la deroga che consente la candidatura dei consiglieri uscenti. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame di tutte le eccezioni in rito, risultando fondata quella di inammissibilità per carenza di interesse. Ha verificato, in via prioritaria, se gli atti impugnati avessero prodotto una lesione concreta e attuale nella sfera giuridica del ricorrente.
Il decreto presidenziale, osserva il Tribunale, si è limitato a convocare il comizio elettorale di secondo livello per il 29 settembre 2025, demandando agli amministratori straordinari delle province tutti gli adempimenti conseguenti del procedimento elettorale. Il parere del Servizio legislativo ed elettorale, che in tesi avrebbe escluso il ricorrente dalla competizione, non è stato concretamente attuato nei suoi confronti.
Il passaggio decisivo è di ordine fattuale e processuale: il ricorrente non ha formulato alcuna domanda di partecipazione alle elezioni. Non è stato quindi adottato alcun provvedimento lesivo in applicazione del parere impugnato. Solo qualora fosse intervenuta un’effettiva esclusione si sarebbe concretizzata la lesione e sarebbe sorto l’interesse alla domanda caducatoria.
Il Collegio esclude che gli atti impugnati avessero un effetto preclusivo della candidatura: il decreto rimetteva agli amministratori i compiti del procedimento elettorale, mentre il parere necessitava di concreta applicazione per divenire lesivo. Nelle more del giudizio le elezioni provinciali si sono tenute regolarmente e il ricorrente non si è candidato, circostanza che rende ulteriormente non attuale la lesione lamentata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda trattata. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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