GSE può verificare i requisiti degli incentivi senza sindacare i titoli abilitativi (Cons. Stato n. 10272 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici, pur non potendo sindacare i titoli abilitativi rilasciati da altre amministrazioni, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi e i presupposti di applicazione della relativa disciplina. Il riconoscimento del termine più lungo per l’entrata in esercizio dell’impianto idroelettrico presuppone che i lavori geologici in galleria siano finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale. Non è sufficiente che tale miglioramento costituisca un effetto secondario: l’art. 17 del d.m. 6 luglio 2012 richiede che l’intervento sia “finalizzato” a conseguire quel risultato, quale scopo precipuo delle opere. La decurtazione tariffaria per ritardo resta pertanto legittima quando le opere perseguano finalità di sicurezza e funzionalità dell’impianto.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto idroelettrico da fonte idraulica, ammesso dal GSE agli incentivi previsti dal d.m. 6 luglio 2012 per gli interventi di rifacimento totale di impianti esistenti. Ottenuta l’autorizzazione unica provinciale e la successiva variante, ha partecipato alla procedura del GSE collocandosi in posizione utile nella graduatoria.

All’esito dell’istruttoria, il Gestore ha ammesso l’impianto alle tariffe incentivanti applicando una decurtazione tariffaria per il ritardo nell’entrata in esercizio, sul presupposto che non ricorresse l’ipotesi dei lavori geologici in galleria finalizzati al miglioramento ambientale, cui l’art. 17 del d.m. 6 luglio 2012 riconnette il termine elevato a trentasei mesi. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il riparto di competenze. Secondo l’appellante il GSE avrebbe indebitamente sindacato i titoli abilitativi e le valutazioni ambientali riservate alla Provincia. Il Collegio respinge la censura richiamando il proprio orientamento, da ultimo espresso dalla sent. 21 novembre 2025, n. 9105: se il Gestore non può sostituirsi alle amministrazioni competenti, ha però il potere-dovere di accertare i presupposti della normativa sugli incentivi. Il diverso avviso stravolgerebbe il riparto di competenze fissato dal legislatore.

Sul piano sostanziale la Corte condivide la lettura del Tribunale. Nel progetto definitivo le gallerie di derivazione erano destinate a una riqualificazione statico-funzionale, mediante posa di un nuovo anello di calcestruzzo armato e ancoraggi al rivestimento esistente, per conseguire una migliore efficienza idraulica. Si tratta di opere volte alla sicurezza e all’utilizzabilità dell’impianto, prive di una precipua finalizzazione ambientale.

Il Collegio affronta poi il nodo ermeneutico decisivo. L’appellante sostiene che, per accedere al termine più lungo, basterebbe dimostrare che i lavori abbiano comportato miglioramenti ambientali. La Corte ritiene l’argomento contrario al testo della norma: l’art. 17 del d.m. 6 luglio 2012 esige che l’intervento sia “finalizzato” a ottenere quel risultato. Il miglioramento dell’impatto ambientale non può essere un effetto secondario e collaterale, ma deve rappresentare lo scopo precipuo delle opere.

L’appello è quindi respinto nel suo complesso. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del grado tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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