Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 460 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione per effetto di atti o comportamenti dell’amministrazione che hanno integralmente satisfatto la pretesa del ricorrente. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità del gravame, senza pronunciarsi nel merito, e può disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità della vicenda e delle ragioni che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un imprenditore individuale, della determinazione con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del titolo abilitativo formatosi in via silenziosa a seguito di procedimento in autocertificazione per la realizzazione di un’area di sosta temporanea attrezzata a fini turistici. Il ricorrente aveva altresì impugnato la nota di riscontro alle osservazioni presentate, l’ordinanza di demolizione e il verbale di sopralluogo della polizia locale.

Il ricorrente, titolare dell’impresa individuale, aveva chiesto l’annullamento degli atti gravati, deducendo la illegittimità del provvedimento di autotutela e della conseguente ordinanza di demolizione. Il Comune intimato si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la parte resistente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, assumendo che gli effetti degli atti impugnati erano venuti meno. Il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto la pretesa sostanziale del ricorrente era rimasta integralmente satisfatta.

La Corte ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità del ricorso, che prescinde dall’esame del merito delle censure dedotte, in quanto la decisione non sarebbe più utile per il ricorrente, essendo venuta meno la lesione conseguente all’adozione degli atti impugnati.

Con riguardo alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della complessità della vicenda e delle peculiarità del caso, che giustificano l’eccezionale deroga al principio di soccombenza.

Il Tribunale ha, infine, ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, essendo emersa la necessità di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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