Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1320 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il titolo esecutivo è costituito dalla copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, che ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione, e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma liquidata e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio, ed è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ..
Il Collegio ha richiamato la novella introdotta dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Nel caso di specie, la copia della sentenza risulta munita di attestazione di conformità, con conseguente idoneità a fondare l’esecuzione.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha accertato che sono decorsi infruttuosamente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dalle allegazioni e dalle prove documentali è risultato ragionevole desumere la mancata esecuzione della pronuncia.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio. È stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia, con ulteriore termine di 60 giorni.
Il Tribunale ha precisato che il Commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, escludendo che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno, non è stato previsto alcun compenso. Le spese sono state liquidate in € 800,00 con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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