Ottemperanza per carta del docente: giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3393 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È procedibile il ricorso per ottemperanza proposto avverso il giudicato del giudice ordinario quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. In caso di inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’ente un termine per adempiere e nomina un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che opera senza compenso trattandosi di funzioni istituzionali. Le spese di giudizio, liquidate in misura ridotta per il carattere seriale della controversia, sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal giudice ordinario la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, per un importo complessivo di 1.000,00 euro. La sentenza, notificata al Ministero il 24 ottobre 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza del giudice ordinario.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, essendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non avendo l’Amministrazione dedotto di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Quanto alle spese, il collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in 800,00 euro oltre accessori, tenendo conto del carattere seriale della controversia in materia di carta del docente e del limitato impegno richiesto al difensore, come da precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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