Ottemperanza e riconoscimento titolo estero: discrezionalità tecnica esclude elusione del giudicato (Cons. Stato n. 10275 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il sindacato del giudice consiste nella puntuale verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato, mediante interpretazione del comando enucleato dalla sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia da eseguire comporti margini liberi di discrezionalità, e in particolare quando il raffronto prescritto rechi in sé evidenti margini di discrezionalità tecnica. In tale ipotesi l’Amministrazione può rideterminare l’assetto di interessi, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa desumibili dall’impianto motivazionale del giudicato. Il provvedimento che, in esito al raffronto, prescriva misure compensative è sufficientemente motivato anche per relationem, ove si fondi su un parere tecnico che dia conto degli esami superati e della comparazione effettuata. Le censure sulla legittimità delle risultanze di quel raffronto vanno fatte valere con l’ordinaria azione di annullamento, non in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente agiva ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva dato esecuzione al giudicato di una precedente sentenza della Sezione. Il titolo di abilitazione conseguito all’estero, ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso A-60, veniva riconosciuto solo subordinatamente al superamento di misure compensative: prova attitudinale scritta e orale, oppure tirocinio di adattamento di un anno scolastico per non meno di trecento ore.
La ricorrente deduceva la violazione del giudicato, il difetto di motivazione e di istruttoria, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi e la discriminazione inversa. Chiedeva inoltre la declaratoria della spettanza del riconoscimento o, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio disponeva lo stralcio della memoria finale depositata dalla ricorrente, perché tardiva rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., dimidiati nel procedimento camerale ai sensi dell’art. 87, senza richiesta di autorizzazione al deposito tardivo e senza allegazione di circostanze giustificative.
Il Collegio riteneva di prescindere dalla questione delle ricadute della mancata estensione del thema decidendum al parere tecnico depositato il 27 settembre 2024, attesa l’infondatezza nel merito dell’azione. Quel parere recava la prova di una sufficiente istruttoria ed elencava gli esami superati; conteneva inoltre una motivazione, pur sintetica, del raffronto prescritto dal giudicato tra qualificazione professionale posseduta e qualificazione richiesta dalla normativa nazionale, richiamando l’assenza di esperienze di insegnamento nella classe di concorso oggetto dell’istanza.
Da tali elementi i giudici desumevano che il Ministero aveva prestato ottemperanza con un provvedimento sufficientemente motivato per relationem. La legittimità delle risultanze del raffronto, e in particolare l’affermazione sulla carenza di esperienze nella classe di concorso, non era contestabile in ottemperanza ma in un ordinario giudizio demolitorio. Analogamente, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento, la carenza di istruttoria, la violazione dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 206/2007 e la contraddizione sulla qualificazione della professione come regolamentata restavano affidati all’azione di annullamento; quest’ultimo profilo fuoriusciva del tutto dal dictum del giudicato.
La Sezione richiamava il proprio recente arresto n. 3309 dell’11 aprile 2024, secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento mediante interpretazione del comando, e la giurisprudenza per cui i vizi di violazione e di elusione non sono configurabili in presenza di margini liberi di discrezionalità (Sez. III n. 6764 del 2018). Ribadiva la distinzione tra la violazione, che ricorre quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi o contrasti con precise prescrizioni, e l’elusione, che si ha quando l’Amministrazione persegua lo scopo di aggirare le statuizioni giurisdizionali. Nessuna di tali condotte era ascrivibile al Ministero.
L’azione di ottemperanza era pertanto respinta, con le ulteriori domande. Le parti erano onerate della eventuale riassunzione dinanzi al T.A.R. competente per la conversione del giudizio in sede impugnatoria. Le spese del giudizio di ottemperanza erano integralmente compensate.
Nota della Redazione
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