Il giudice dell’ottemperanza non sindaca i margini di discrezionalità tecnica del giudicato (Cons. Stato n. 10273 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia da eseguire lascia all’Amministrazione margini liberi di discrezionalità tecnica. In tal caso il giudice dell’ottemperanza verifica soltanto l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni di natura conformativa, interpretando il comando sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. Le censure che investono il merito delle valutazioni tecniche del nuovo provvedimento — difetto di motivazione, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, violazione della disciplina sul riconoscimento dei titoli esteri — esulano dal perimetro dell’azione di ottemperanza e vanno fatte valere con l’ordinaria azione di annullamento. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’infondatezza della domanda di nullità, rimette alle parti la riassunzione della causa dinanzi al TAR competente per la conversione del giudizio in sede impugnatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione una sentenza che annullava il diniego ministeriale opposto alla sua istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito presso un’università straniera, ai fini dell’insegnamento di una determinata classe di concorso. In esecuzione di quel giudicato, il Ministero ha adottato un nuovo provvedimento che subordina il riconoscimento del titolo al superamento di misure compensative: una prova attitudinale scritta e orale, oppure, a scelta dell’interessata, un tirocinio di adattamento di un anno scolastico per non meno di trecento ore.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento del provvedimento, con contestuale declaratoria della spettanza del riconoscimento ovvero condanna dell’Amministrazione al suo rilascio. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha ordinato il deposito del parere tecnico richiamato nel provvedimento a giustificazione delle misure compensative, poi versato in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso ogni rilievo della memoria finale depositata dalla ricorrente in data 13 dicembre 2024, non rispettosa dei termini — pur dimidiati nel procedimento camerale — di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e all’art. 87 c.p.a., né assistita da istanza di autorizzazione al deposito tardivo ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a..
Nel merito, la Corte ha rilevato che il parere tecnico acquisito in atti reca la prova di una sufficiente istruttoria, elencando gli esami superati dall’interessata, e contiene una motivazione, pur sintetica, del raffronto imposto dal giudicato tra la qualificazione professionale della ricorrente e quella richiesta dalla normativa nazionale, con specifico riferimento all’assenza di esperienze di insegnamento nella classe di concorso oggetto dell’istanza. Il provvedimento risulta pertanto sufficientemente motivato per relationem.
Su questa base il Collegio ha affermato che la legittimità delle risultanze del raffronto — e in particolare l’affermazione sulla carenza di esperienze di insegnamento — non può essere contestata in sede di ottemperanza, ma solo in un ordinario giudizio demolitorio. Lo stesso vale per gli altri vizi dedotti: difetto di motivazione, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 206/2007 e contraddizione rispetto alla recente qualificazione della professione di docente come regolamentata.
Richiamando un recente arresto della Sezione (Cons. Stato n. 3309 del 2024) e il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 6764 del 2018), la Corte ha ribadito che oggetto dell’ottemperanza è la puntuale verifica dell’esatto adempimento del giudicato. I vizi di violazione e di elusione non sono configurabili quando la pronuncia da eseguire comporta margini liberi di discrezionalità tecnica, come nel caso del raffronto prescritto dalla sentenza da ottemperare. L’azione di ottemperanza è stata quindi respinta, unitamente alle domande di riconoscimento e di condanna.
Accertata l’infondatezza della domanda di nullità, il Collegio ha onerato le parti della riassunzione del giudizio dinanzi al TAR competente, ai fini della cognizione in sede impugnatoria, restando ferma la competenza del giudice amministrativo a valutare i presupposti per la conversione del giudizio ex art. 32, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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