Accesso agli atti del procedimento disciplinare del lavoratore pubblico (TAR Campania n. 4120 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico, destinatario di un provvedimento disciplinare, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990 alla conoscenza di tutti gli atti del procedimento che ha condotto all’irrogazione della sanzione. L’amministrazione non può opporre a tale pretesa generiche esigenze di segretezza o riservatezza, né sottrarre al lavoratore la documentazione che compendia l’iter procedimentale dispiegatosi nei suoi confronti. Il diritto di accesso è strumentale all’esercizio delle guarentigie difensive, in sede procedimentale e giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento. Nel luglio 2025, in occasione di un intervento urgente su un albero di alto fusto, sarebbe sorta una discussione con un superiore in ordine alla necessità di sezionare un ramo già caduto. Seguiva una nota di censura della condotta e l’apertura di un procedimento disciplinare, definito con l’irrogazione del rimprovero scritto.

Per conoscere gli atti del procedimento, il ricorrente presentava in data 10 novembre 2025 un’istanza di accesso al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento. A fronte del contegno silente dell’amministrazione, proponeva ricorso al TAR Campania avverso il silenzio-rigetto, deducendo la propria legittimazione all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e muove dalla qualificazione della fattispecie: si verte in tema di documentazione che compendia l’iter procedimentale svoltosi inter partes, al cui esito è stata adottata la sanzione del rimprovero scritto. Tali atti non possono essere celati al soggetto passivo della potestas provvedimentale che in essi si è concretata.

Il TAR sottolinea che la vicenda involge accertamenti sulla condotta asseritamente illecita tenuta dal ricorrente nell’espletamento dei propri munera lavorativi. Tali accertamenti devono essere conoscibili, nella loro interezza, da entrambe le parti del rapporto di lavoro e, dunque, anche dal lavoratore.

Ne deriva, secondo il Collegio, l’esistenza in capo al ricorrente — soggetto passivo del procedimento — di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990 alla conoscenza di tutti gli atti che fondano la potestà incisiva della propria sfera giuridica.

Tale interesse è strumentale all’acquisizione di ogni elemento utile per articolare, de futuro e in plena cognitio, l’interlocuzione procedimentale con le competenti autorità, ovvero le proprie guarentigie difensive in sede giurisdizionale. Si tratta di documenti afferenti alla posizione personale del ricorrente e alle ragioni poste a fondamento del provvedimento disciplinare.

Il TAR esclude, infine, che l’amministrazione possa limitare il diritto di accesso: la resistente non ha opposto specifiche esigenze di segretezza o riservatezza, nemmeno parziali o limitate ad alcuni documenti. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di esibizione e rilascio di copia entro trenta giorni, condanna alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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