Occupazione illegittima e acquisizione ex art. 42-bis: risarcimento sospeso (TAR Sardegna n. 1121 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’occupazione sine titulo di un fondo per mancata adozione del decreto di esproprio, l’accertamento dell’illegittimità di tale occupazione non consente al privato di ottenere, per equivalente, il ristoro del danno da perdita della proprietà, poiché nessuna norma attribuisce al proprietario un diritto potestativo di trasferire la proprietà all’amministrazione mediante rinuncia abdicativa. L’area di tutela del proprietario va ricondotta entro il perimetro dell’art. 42-bis, d.p.r. n. 327/2001, che riserva all’amministrazione la scelta autoritativa tra restituzione del bene e acquisizione della proprietà. Fino a quando l’amministrazione non esercita tale potere, le domande di carattere indennitario e risarcitorio relative all’occupazione illegittima sono inammissibili e, comunque, devono essere rigettate. La pretesa risarcitoria per mancato godimento dei fondi residui presuppone che l’interclusione derivi dall’opera pubblica e non dalle caratteristiche intrinseche del terreno.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito nel territorio comunale, già distinto in catasto, di superficie complessiva pari a metri quadrati 10.785. Con deliberazione del dicembre 2000 il Comune approvava il progetto esecutivo di un parco attrezzato, disponendo le espropriazioni ai sensi dell’allora vigente art. 13 della legge n. 2359/1865. Nel giugno 2001 veniva autorizzata l’occupazione temporanea d’urgenza di metri quadrati 3.291 del fondo per un periodo massimo di cinque anni. L’amministrazione si impossessava materialmente dei terreni nel luglio 2001, ma non emanava mai il decreto di esproprio.
Il fondo veniva nel frattempo frazionato e la porzione occupata individuata in catasto. Adito il giudice ordinario, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi dichiaravano il proprio parziale difetto di giurisdizione, indicando il TAR Sardegna quale giudice munito di giurisdizione esclusiva. I ricorrenti riassumevano quindi le cause davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo l’accertamento dell’occupazione illegittima, il risarcimento per equivalente per perdita della proprietà e il ristoro per l’interclusione dei fondi residui. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità di alcune domande.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i ricorsi, ha dapprima respinto l’istanza istruttoria, ritenendo la relazione tecnica disposta dal giudice ordinario completa e chiara. Nel merito ha accolto l’unico motivo comune a entrambi i ricorsi, relativo alla porzione di terreno oggetto di formale occupazione d’urgenza. Pacifica in atti la mancata adozione del decreto di esproprio entro il quinquennio, il Tribunale ha accertato l’illegittimità dell’occupazione, applicando l’art. 13, comma 4, d.p.r. n. 327/2001 in virtù dell’art. 57, comma 1, del medesimo testo unico.
Diversamente, le domande risarcitorie relative al fondo residuo non sono state esaminate nel merito. I ricorrenti avevano riproposto, con il ricorso riassuntivo, pretese riguardanti un mappale escluso dal perimetro della riassunzione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudizio instaurato davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo procedimento, ma la prosecuzione dell’unico giudizio (Cass. Sez. Un. n. 23599/2020), con la conseguenza che tali richieste esulano dall’oggetto della causa riassunta.
Quanto alla pretesa di risarcimento per equivalente a seguito della rinuncia abdicativa alla proprietà, il Tribunale ha ricondotto la fattispecie entro il perimetro dell’art. 42-bis, d.p.r. n. 327/2001. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2020, avevano chiarito che la norma attribuisce all’amministrazione una funzione autoritativa e che nessuna disposizione riconosce al privato un diritto potestativo di determinare il trasferimento della proprietà previa corresponsione del risarcimento. Il Collegio ha quindi respinto la domanda, aderendo anche a più recenti arresti del Consiglio di Stato.
La domanda di ristoro per il periodo di occupazione è stata dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata. Fino alla decisione discrezionale circa l’esercizio del potere di acquisizione, nessuna statuizione giudiziale può essere emanata sui profili indennitari e risarcitori, poiché il regime proprietario del bene condiziona il titolo delle pretese. Il Collegio ha confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale, non discostandosi dalla tesi secondo cui il risarcimento è strettamente connesso all’esercizio del potere ex art. 42-bis.
Infine, i motivi relativi all’interclusione del fondo residuo sono stati rigettati. La relazione tecnica ha escluso l’interclusione assoluta, accertando che l’accesso dalla pubblica via è consentito a monte del lotto e che l’impraticabilità del resto del fondo dipende dalle caratteristiche intrinseche del terreno, non dall’opera pubblica. L’eventuale più agevole percorso pregresso è rimasto solo allegato e non dimostrato. I ricorsi sono stati quindi accolti solo quanto all’accertamento dell’occupazione illegittima, con salvezza della facoltà del Comune di procedere d’iniziativa ai sensi dell’art. 42-bis. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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