Silenzio di ARERA sull’aggiornamento PEF: sussiste l’obbligo di concludere il procedimento (TAR Lombardia n. 3486 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di validazione dell’aggiornamento del PEF adottato dall’Ente territorialmente competente, nell’esercizio del potere regolatorio riconosciutogli dal metodo tariffario, non è autonomamente impugnabile non perché privo di portata lesiva, ma perché privo del carattere della definitività, essendo sottoposto alla successiva verifica di coerenza regolatoria e all’approvazione di ARERA. Ne consegue che l’interessato deve attendere la conclusione del procedimento di approvazione e, ove questo non venga concluso, può esperire il rimedio avverso il silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. In difetto di un termine specifico nella disciplina regolatoria, il termine di conclusione del procedimento di competenza di ARERA è quello generale di trenta giorni fissato dall’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato da parte dell’ETC. La richiesta di ulteriori informazioni sospende il termine solo se adottata prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce dal luglio 2023 il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di un Comune pugliese. Ha chiesto al TAR l’accertamento del silenzio inadempimento serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, validato dall’ETC, per il pertinente ambito tariffario comunale.
La ricorrente ha inoltre dedotto il silenzio serbato dall’Autorità sulla diffida avanzata nel giugno 2025. ARERA, costituitasi, ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato nel settembre 2025 una deliberazione con cui ha disposto un supplemento istruttorio nei confronti dell’ETC, fissando termini di novanta e centoventi giorni per la sua conclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: la deliberazione richiamata da ARERA ha natura istruttoria e, quale atto endoprocedimentale, non ha concluso il procedimento di approvazione. L’interesse della ricorrente a una pronuncia che imponga la conclusione entro un termine certo resta quindi integro.
La questione preliminare riguarda la natura del provvedimento di validazione dell’ETC. Secondo il Tribunale esso, benché lesivo, non è immediatamente impugnabile: rappresenta il passaggio necessario verso l’approvazione di ARERA, alla quale è stata espressamente trasmessa la documentazione. Non si tratta dunque di un arresto procedimentale, ma di un atto non definitivo, perché soggetto alla verifica di coerenza regolatoria dell’Autorità.
Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024, il Collegio ricostruisce il procedimento di aggiornamento tariffario come articolato in due segmenti collegati e funzionalmente unitari: la validazione dell’ETC e l’approvazione di ARERA, che ne costituisce l’atto conclusivo. La previsione secondo cui, nelle more, si applicano quali prezzi massimi quelli determinati dagli organismi competenti non attribuisce natura definitiva alla validazione: essa riconosce a quel provvedimento un’efficacia esterna solo transitoria, coerente con la continuità del servizio pubblico.
Il Tribunale distingue poi gli atti dell’ETC espressione del potere regolatorio soggetto al controllo di ARERA, non impugnabili in via autonoma, da quelli che esulano da tale controllo, come la conformazione dei bacini, impugnabili immediatamente se lesivi. Nel caso concreto le contestazioni del gestore attengono a componenti del metodo tariffario e a voci di costo rientranti nella verifica di ARERA.
Infine il Collegio affronta il termine di conclusione. Né il metodo tariffario né la legge n. 205/2017 lo prevedono; si applica quindi il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. Poiché la richiesta di chiarimenti è intervenuta oltre tale termine, essa non ha potuto sospendere il procedimento. Il ricorso è accolto e ARERA è condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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