Verifica di anomalia e scostamento del costo del lavoro dalle tabelle ministeriali (TAR Lombardia n. 1027 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, il costo del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali costituisce un parametro di valutazione della congruità e non un limite inderogabile: lo scostamento non legittima di per sé l’esclusione, ma impone alla stazione appaltante di richiedere giustificazioni quando la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione è prevista per la violazione dei minimi salariali retributivi e non per il mero discostarsi del costo del lavoro dalle tabelle. La stazione appaltante non può limitarsi a prendere atto delle giustificazioni dell’offerente: deve accertare con precisione il mancato rispetto delle tabelle e valutare in concreto l’affidabilità e la sostenibilità della spesa di personale. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di legittimità, non potendo sostituirsi alla valutazione tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, già aggiudicataria dell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di San Colombano al Lambro, vedeva annullata la propria aggiudicazione con sentenza di primo grado, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 11371 del 29.12.2023. Riaperta la gara, la stazione appaltante aggiudicava il servizio alla controinteressata. La società ha quindi impugnato la nuova aggiudicazione e, con motivi aggiunti, la verifica di anomalia svolta sull’offerta della nuova aggiudicataria, contestando in particolare il costo della manodopera.

La ricorrente lamentava che la valutazione di congruità fosse stata conclusa senza alcun approfondimento sul divario tra i costi orari stimati dall’offerente e quelli delle tabelle ministeriali. Chiedeva inoltre la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anziché respinto l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti. La censura sulla congruità delle spese del personale non poteva essere proposta prima che la stazione appaltante esercitasse il relativo potere: secondo il Consiglio di Stato n. 11371 del 2023, l’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, per cui il giudizio di anomalia costituisce l’unico atto impugnabile.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la verifica di anomalia è espressione di un potere tecnico-discrezionale non sindacabile salvo che le valutazioni siano immotivate o manifestamente illogiche. Lo scostamento dalle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia: occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale.

La ricorrente aveva depositato un prospetto comparativo dal quale risultava una differenza tra costo del personale dichiarato e valori tabellari pari a € 79.843,48, su € 252.725,16 dichiarati come spesa di personale. La controinteressata e la stazione appaltante si erano limitate a sostenere che lo scostamento fosse minimo, senza entrare nel merito delle relative ragioni, e in sede di gara nessun approfondimento era stato svolto.

Il Collegio ha escluso che tale scostamento, pari a circa il 30% della spesa, possa qualificarsi minimo. La stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere adeguate giustificazioni e l’impresa avrebbe dovuto dimostrare in concreto l’affidabilità e la sostenibilità della spesa di personale. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato quindi accolto, con obbligo per la stazione appaltante di effettuare una nuova valutazione entro 60 giorni dal ricevimento della sentenza.

La domanda di inefficacia del contratto è stata respinta, trattandosi di servizio essenziale per la collettività, così come la domanda risarcitoria, non essendo allo stato possibile una valutazione prognostica sulla spettanza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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