Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 c.p.a (TAR Lazio n. 5919 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di non avere più interesse alla definizione della lite, resa in udienza, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice, in tal caso, decide con sentenza in forma semplificata, il cui contenuto può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda processuale.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 2022 che certificavano il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché le linee guida e le circolari applicative concernenti le modalità di ripiano. La società aveva interesse a contestare la legittimità degli atti di natura programmatoria e regolatoria, prodromici all’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano.

Il giudizio era stato avviato con ricorso notificato alle amministrazioni centrali, alla Regione e alle aziende sanitarie locali, alcune delle quali non si sono costituite in giudizio. Le amministrazioni resistenti hanno depositato memorie difensive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa a verbale all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, con la quale il difensore della società ricorrente ha dedotto di non avere più interesse alla definizione della lite, chiedendo nel contempo la compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte alla richiesta.

La sopravvenuta carenza di interesse, quale causa di improcedibilità del ricorso, è stata ricondotta al disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti. La dichiarazione del difensore costituisce, sul punto, manifestazione processuale idonea a fondare la relativa declaratoria.

Il Collegio ha quindi applicato l’art. 74 cod. proc. amm., decidendo la controversia con sentenza in forma semplificata, il cui apparato motivazionale può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme. La scelta del rito semplificato risponde all’esigenza di definire il giudizio in modo spedito, una volta accertata la sopravvenuta improcedibilità.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la sua risalenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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