Requisiti morali e self cleaning nel riconoscimento della parità scolastica (TAR Lazio n. 14485 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, il diniego motivato per relationem è legittimo quando l’atto successivo, che esplica le ragioni della decisione, sia comunque voluto dall’organo competente e si fondi su elementi già emersi nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, resi conoscibili al privato. La carenza dei requisiti morali in capo al legale rappresentante dell’istituto, ai sensi dell’art. 353 d.lgs. n. 297/1994, riferita alla insussistenza di condanne penali, legittima il diniego ed è dirimente rispetto agli altri motivi di ricorso. La sostituzione dell’amministratore in corso di procedimento, per integrare un valido self cleaning, richiede la dimostrazione del reale ed effettivo rinnovamento del management, non essendo sufficiente la mera sostituzione formale, soprattutto quando la titolarità delle quote societarie resti in capo al precedente rappresentante.
Il Fatto
Un istituto scolastico impugnava il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, e gli atti presupposti, lamentando: l’incompetenza dell’organo emanante, il difetto di motivazione, l’illegittimità dell’istruttoria e delle prescrizioni documentali, la violazione del contraddittorio ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’insussistenza dei presupposti sostanziali del diniego.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle censure. La domanda cautelare veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione e l’incompetenza: il provvedimento di diniego, seppur sintetico, rinviava espressamente a un successivo atto di diffusa motivazione, ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. Il TAR ha precisato che la motivazione per relationem è ammissibile anche quando l’atto richiamato promani da un organo diverso, purché la decisione finale sia stata assunta dall’organo competente e i relativi elementi fossero già conosciuti dal privato tramite il preavviso di rigetto. La successiva explicatio è stata ritenuta la mera esplicazione di una decisione già validamente adottata.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha chiarito che i requisiti richiesti dai D.M. nn. 267/2007 e 83/2008 e dalla circolare istruttoria discendono direttamente dall’art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62/2000 e dall’art. 353 d.lgs. n. 297/1994, che esigono il possesso di requisiti professionali e morali in capo al soggetto gestore e la prova documentale della disponibilità di locali idonei. Le richieste documentali sono state giudicate necessarie per l’istruttoria e non eccedenti il dato normativo.
Con riferimento al terzo e quarto motivo, il Collegio ha accertato l’effettiva carenza dei requisiti. In primo luogo, è emersa l’assenza dei requisiti morali dell’originario legale rappresentante, gravato da precedenti penali non dichiarati. La sostituzione dello stesso, avvenuta solo l’11 giugno 2025 ad opera di un’assemblea in cui l’unico socio era il precedente amministratore, non è stata ritenuta idonea a configurare un valido self cleaning, mancando la prova del reale rinnovamento del management e delle qualità professionali del nuovo dominus.
In secondo luogo, sono state riscontrate gravi irregolarità documentali: certificato di idoneità igienico-sanitaria intestato a un diverso istituto, visura catastale non aggiornata e documentazione relativa all’uso della palestra comunale priva dei necessari elementi formali. Lo scrutinio condotto ha portato il Collegio a ritenere il provvedimento di diniego un atto dovuto per la sopravvenuta carenza dei requisiti, assorbente rispetto a ogni altra censura. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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