Transazione e permesso di costruire: termine essenziale e nesso causale escludono risarcimento (TAR Puglia n. 1027 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione assunta dal Comune con un atto di transazione che si limiti a impegnarlo ad attivare la conferenza di servizi non si estende al rilascio del titolo abilitativo edilizio: l’equiparazione tra attivazione procedimentale e provvedimento autorizzativo costituisce un vizio logico-giuridico che inficia la pretesa di un diritto acquisito al permesso. Il termine pattuito come essenziale non è invocabile quando la sua decorrenza presupponga la presentazione del progetto e questa sia stata posticipata dal privato, così concorrendo a far coincidere l’istanza con sopravvenienze normative e pianificatorie. La domanda risarcitoria è infondata quando difetti il nesso causale diretto e colpevole tra l’attività amministrativa e il pregiudizio, essendo il danneggiato stesso ad aver innescato la serie causale. L’onere della prova del danno grava integralmente sul danneggiato, con esclusione della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza di dimostrazione dell’an debeatur.

Il Fatto

La società ricorrente cita in giudizio il Comune per accertare l’illegittimità del ritardo nel rilascio di un titolo abilitativo edilizio, la risoluzione dell’atto di transazione sottoscritto nel 2010 e la condanna al risarcimento del danno. L’accordo prevedeva la rinuncia della società a procedimenti pendenti e l’impegno comunale a definire il titolo per una struttura alberghiera entro un termine qualificato come essenziale.

Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice ordinario e confermato in appello, la controversia approda davanti al giudice amministrativo. La società lamenta la sequenza di ritardi, la richiesta di integrazioni documentali legate alla sopravvenuta normativa regionale sulla VAS e l’esito dilatorio della conferenza di servizi, quantificando il danno in oltre sei milioni di euro tra spese tecniche, mancati guadagni e differenza di valore dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., e respinge il ricorso nel merito. Il punto di partenza è l’art. 2 dell’atto del 2010: la clausola vincolava il Comune all’attivazione della conferenza di servizi, non al rilascio diretto del permesso. L’adempimento era quindi subordinato all’esito del procedimento regionale, profilo del tutto eluso nella ricostruzione attorea.

Il presupposto centrale del ricorso — la decorrenza automatica del termine di 180 giorni dalla presentazione del progetto — è confutato dalla sopravvenuta impossibilità oggettiva. Il progetto è stato presentato con due anni di ritardo, proprio quando sono entrate in vigore la L.R. Puglia n. 44/2012 e sono maturati eventi urbanistici imprevedibili, tra cui l’annullamento del PEEP comunale, con conseguente necessità di ritipizzazione di competenza regionale. La documentata sequenza degli adempimenti comunali dimostra l’impossibilità di convocare la conferenza prima del 2013.

La pretesa risarcitoria è inoltre sfornita di prova. Le fatture per le spese di progettazione non sono accompagnate da quietanze, i mancati guadagni poggiano su stime speculative, il danno differenziale deriva da perizie unilaterali. Il Collegio richiama l’art. 2697 c.c. e Cons. Stato, sez. VII, n. 9796/2023 sull’onere probatorio del danneggiato, escludendo l’applicazione dell’art. 1226 c.c. in mancanza di accertamento dell’an debeatur.

Quanto alla buona fede, è la condotta della società ad aver violato il dovere di correttezza: dopo aver causato il ritardo iniziale ha ostacolato il procedimento rifiutando le integrazioni VAS, e non ha attivato strumenti cautelari, in violazione del dovere di mitigare il danno ex art. 1227 c.c. Il richiamo a Cons. Stato n. 10078/2024 esclude la responsabilità amministrativa quando il danno derivi da comportamenti negligenti del privato.

La struttura causale della fattispecie risarcitoria è dunque insussistente: è la tardiva presentazione del progetto ad aver innescato la serie causale, con concorso colposo dirimente del danneggiato. Il ricorso è respinto e le spese sono integralmente compensate per la peculiarità e complessità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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