Variante ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016: è necessaria la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante (TAR Campania n. 1404 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 presuppone una preventiva valutazione e autorizzazione della Stazione appaltante, che deve intervenire prima della modifica delle prestazioni e della loro esecuzione. L’autorizzazione è atto di competenza del RUP e non può essere sostituita da un atto del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), privo delle necessarie valutazioni su presupposti e costi. L’esecuzione di una prestazione diversa da quella contrattuale, in assenza di autorizzazione, costituisce una variazione unilaterale che non può essere successivamente “sanata” tramite variante. La circostanza che l’eventualità verificatasi (indisponibilità di una cucina) fosse già prevista e disciplinata nell’offerta tecnica dell’affidatario esclude comunque la sussistenza del presupposto dell’imprevedibilità.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un appalto quinquennale per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, chiedeva il riconoscimento di una variante per i maggiori costi sostenuti tra dicembre 2021 e luglio 2023. La richiesta derivava dall’inidoneità del centro di cottura, imputata alla cattiva manutenzione dei locali e alla condotta dell’Amministrazione, che l’aveva costretta a spostare la produzione in altro sito. A seguito dell’ordine di provvedere impartito dal TAR con una precedente sentenza, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza. La società impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la natura del potere esercitato ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, qualificandolo come potere autoritativo e unilaterale che incide sulle condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione. Su tale potere sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, nei limiti della giurisdizione generale di legittimità, non estendibile alla fase di esecuzione del contratto. Nel merito, il Collegio ha precisato che la variante per circostanze impreviste e imprevedibili richiede una valutazione preventiva della Stazione appaltante circa la sussistenza dei presupposti e la congruità dei maggiori costi, nonché una formale autorizzazione del RUP che deve precedere l’esecuzione delle prestazioni modificate.
Nel caso di specie, la società aveva unilateralmente spostato il centro di cottura e di confezionamento senza alcuna previa autorizzazione. Il Tribunale ha escluso che l’atto rilasciato dal DEC potesse valere come autorizzazione, trattandosi di organo incompetente e di un atto privo delle valutazioni richieste dalla legge. Ha inoltre valorizzato la circostanza che la società aveva preso in consegna i locali senza riserve, con conseguente operatività della presunzione di conformità prevista dall’art. 71 del capitolato, e aveva utilizzato gli stessi per alcuni mesi, smentendo la loro assoluta inidoneità.
Infine, il Collegio ha rilevato che l’offerta tecnica dell’appaltatore già prevedeva l’ipotesi di indisponibilità temporanea di una cucina, garantendo il servizio tramite centri di cottura esterni, con la conseguenza che la diversa modalità esecutiva era già inclusa nel corrispettivo contrattuale. La variante non può quindi costituire lo strumento per rimediare a inadempimenti non tempestivamente contestati né per ottenere il pagamento di prestazioni già remunerate dal contratto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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