Parere edilizio preventivo impugnabile solo con il titolo edilizio richiesto (TAR Toscana n. 1027 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere con cui il Comune si pronuncia sulla fattibilità di un intervento edilizio non costituisce provvedimento amministrativo e non è autonomamente impugnabile. L’azione amministrativa è retta dal principio di legalità e dal principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti: l’amministrazione può esercitare solo i poteri previsti dalla legge. In materia edilizia non è configurato alcun potere consultivo del Comune sulla fattibilità degli interventi. L’atto di mero accertamento, privo di statuizioni provvedimentali, è inidoneo a ledere la posizione giuridica del privato e il ricorso proposto avverso di esso è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
I ricorrenti chiedevano al Comune un parere sulla fattibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile di loro proprietà. Il Comune rendeva parere negativo, fondandolo sulla difficoltà di stabilire la consistenza dello stato preesistente e, in particolare, di determinare la volumetria complessiva da assentire. Avverso tale comunicazione i ricorrenti proponevano ricorso, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 380/2001 e dell’art. 134, comma 1, lettera h, sub 2), della legge regionale Toscana n. 65/2014, oltre al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti.
Il Comune si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere l’atto impugnato un mero parere privo di contenuti lesivi. Nel merito concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. I ricorrenti, in luogo della richiesta di permesso di costruire o del deposito di una SCIA, avevano sollecitato l’esercizio di un potere di accertamento preventivo fine a se stesso, salvo presentare in seguito l’istanza di titolo edilizio in caso di esito positivo. L’atto impugnato, dunque, non reca statuizioni provvedimentali.
Il percorso argomentativo muove dal principio di legalità, che si declina nei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi. Le amministrazioni possono esercitare solo i poteri previsti dalla legge, che possono esitare nei provvedimenti tipicamente e nominativamente previsti dalla norma attributiva del potere.
In ambito edilizio non è previsto in capo al Comune un potere consultivo sulla fattibilità degli interventi. Il Collegio rileva che i ricorrenti avevano utilizzato la modulistica relativa al parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio, che riguarda una necessità diversa: nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, acquisire preventivamente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, propedeutica alla richiesta del titolo edilizio.
L’atto impugnato ha quindi contenuto di mero accertamento. Accoglierne l’impugnazione richiederebbe al giudice l’esercizio speculare di un inammissibile potere di accertamento sulla pretesa fatta valere, in distonia con il potere di annullamento, esito tipico dell’azione caducatoria.
Il carattere meramente accertativo dell’atto, privo di statuizioni provvedimentali, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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