Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito dell’ottemperanza (TAR Calabria n. 273 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il creditore di un titolo esecutivo formato nei confronti di un ente pubblico può ottenere dal giudice amministrativo l’ordine di integrale esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’amministrazione legittima la domanda di ottemperanza. Il giudice ordina all’ente di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile ha condannato il Comune al pagamento di una somma di capitale, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e degli accessori, oltre alle spese del monitorio. Il titolo, munito di esecutorietà, è stato rinotificato all’ente.
Il Comune, benché regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio. Non risultano elementi da cui desumere l’avvenuta integrale esecuzione del titolo. La questione giunge così al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Il titolo azionato è un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, rinotificato all’amministrazione, che non vi ha dato seguito.
Determinante è il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Spirato quel termine senza pagamento, la pretesa creditoria resta insoddisfatta e l’inerzia dell’ente consolida il diritto all’esecuzione.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al decreto, mediante il pagamento delle somme indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il termine è funzionale a garantire all’ente uno spazio di adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di inutile scadenza, il Collegio nomina commissario ad acta il Segretario Comunale di altro Comune, con facoltà di sub-delega. Il commissario, su istanza del ricorrente che attesti l’infruttuosa notifica, compie tutti gli atti necessari all’adempimento del credito, previa verifica dei pagamenti nel frattempo intervenuti.
Il passaggio di maggior rilievo riguarda i limiti dell’azione commissariale. Il Collegio precisa che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’intero ciclo di spesa, fino al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non possono essere opposti come causa di impedimento: l’organo straordinario deve adottare ogni iniziativa utile a rendere possibile il pagamento. Sono dovute anche le spese strumentali all’instaurazione del giudizio, incluse quelle di eventuale registrazione del titolo, se documentate. Segue la relazione finale al Tribunale e la liquidazione del compenso ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono poste a carico del Comune secondo il principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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