Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 1027 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è fondato quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, condanna l’amministrazione a dare piena e completa esecuzione nel termine di centoventi giorni. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale esegue il giudicato, occorrendo, mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’emissione della carta e all’accredito della somma, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, senza che a ciò abbia fatto seguito alcun adempimento. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, con attestazione di cancelleria. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è intervenuto il giudicato attestato dalla cancelleria e che il ricorso è stato ritualmente notificato.

Il passaggio argomentativo centrale riguarda il decorso del termine dilatorio. Il Tribunale accerta che sono trascorsi inutilmente i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Non risulta alcuna ottemperanza medio tempore.

La domanda di ottemperanza è pertanto accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella sentenza del giudice del lavoro.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario eseguirà il giudicato entro novanta giorni dalla richiesta della parte, ricorrendo se necessario al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Non è liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, in ragione della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *