Revoca della cittadinanza per condanne penali e dichiarazione mendace (TAR Lazio n. 9903 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, let. f), della legge n. 91/1992, il diniego di concessione della cittadinanza italiana è legittimamente fondato su condanne penali riportate nel decennio antecedente la richiesta, a prescindere dall’esito del procedimento penale e dalla tipologia di esito, ivi compreso il patteggiamento. I precedenti penali sono espressivi di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale. La dichiarazione mendace resa in sede di istanza, ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000, attualizza i fatti accertati e costituisce elemento ulteriormente valutabile ai fini del diniego.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2020. L’amministrazione aveva accertato a suo carico due precedenti penali: una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 2009 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, e una sentenza di condanna passata in giudicato nel 2018 per furto aggravato in concorso.
Il Ministero evidenziava altresì che, all’atto della presentazione dell’istanza, il richiedente aveva dichiarato di non avere condanne penali, rendendo una dichiarazione mendace ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Parte ricorrente deduceva vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, chiarendo che i precedenti penali accertati rientrano nel decennio antecedente la richiesta di cittadinanza, presentata nel 2020. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il Ministero può legittimamente rilevare che nell’ultimo decennio vi siano state condotte penalmente rilevanti, espressive di una non compiuta integrazione dello straniero.
La sentenza ha precisato che la valutazione delle condotte penalmente rilevanti deve costituire uno degli elementi determinanti ai fini della decisione. Chi aspira a essere ammesso nella Comunità nazionale deve dimostrare, nel periodo decennale di osservazione, di mantenere una condotta di vita che esprima la condivisione dei valori fondanti dell’ordinamento di cui chiede di far parte.
La pronuncia ha inoltre stabilito che i fatti rilevano a prescindere dall’esito del giudizio penale e dalla tipologia di esito, sia esso un patteggiamento o una sentenza passata in giudicato. L’esito del procedimento penale può incidere solo sul tipo di motivazione, che risulta rafforzata nel caso di proscioglimento o assoluzione dell’istante.
Il Collegio ha infine ritenuto che alla valutazione dei precedenti penali debba aggiungersi la dichiarazione non veritiera resa in sede di istanza, che assume ex se rilevanza penale e attualizza i fatti già accertati. L’amministrazione ha correttamente valorizzato tale circostanza quale elemento di valutazione negativa dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
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Nota della Redazione
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