Ordinanza contingibile e urgente per la fognatura e obblighi del curatore fallimentare (Cons. Stato n. 10283 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 non presuppone l’assoluta imprevedibilità della situazione, ma richiede che il pericolo sussista al momento dell’adozione del provvedimento e che l’amministrazione non possa fronteggiarlo con i rimedi ordinari. L’avvenuta conoscenza del problema e il tempo trascorso non escludono di per sé la legittimità dell’ordinanza. Le convenzioni urbanistiche riconducibili all’art. 11 legge n. 241/1990 non soggiacciono ai limiti dell’art. 72 legge fallimentare, sicché il curatore non può sciogliersi dagli impegni assunti dall’originario stipulante. Gli obblighi convenzionali di urbanizzazione hanno natura reale e seguono la titolarità dei diritti sugli immobili, senza che l’atto di cessione o il regolamento condominiale possano opporsi all’amministrazione. L’obbligazione solidale consente alla p.a. di individuare il soggetto cui rivolgere la richiesta.
Il Fatto
La società attuatrice di un intervento privato nell’ambito di un programma di recupero urbano aveva sottoscritto con il Comune una convenzione urbanistica che le imponeva la realizzazione, a propria cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria, tra cui la rete fognaria, a scomputo degli oneri. Nel 2005 aveva ceduto i lotti edificabili e le volumetrie a un’altra società, cui erano stati intestati i titoli edilizi; nel 2008 era seguita una convenzione integrativa.
Dichiarati ultimati i lavori di urbanizzazione, il collaudo non fu mai concluso e successive visite della Commissione segnalarono sospensioni e necessità manutentive. Dopo il fallimento della società attuatrice, le segnalazioni di rottura della fognatura e le diffide, un sopralluogo del 2017 accertò la grave situazione dell’impianto. Il Sindaco emise quindi un’ordinanza contingibile e urgente che intimava al curatore fallimentare e alla società proprietaria di ripristinare il corretto funzionamento della rete. Il TAR Lazio respinse il ricorso; la curatela ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rilievo secondo cui il TAR avrebbe trascurato l’esito dei sopralluoghi di collaudo e l’inadempimento della Commissione. La difesa dell’appellante sosteneva che le opere erano state ultimate e che il certificato finale del direttore dei lavori equivalesse al collaudo. La Corte osserva che la disciplina convenzionale richiedeva il collaudo formale ai sensi dell’art. 28 legge n. 109/1994, non potendosi ritenere le opere collaudate per il solo rilascio del certificato del direttore dei lavori.
Quanto ai presupposti dell’ordinanza, l’appellante lamentava che il malfunzionamento era noto all’amministrazione dal 2014 e che il provvedimento era intervenuto solo nel 2017, con difetto del requisito dell’urgenza. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui Cons. Stato, Sez. V, n. 7885 del 2022 chiarisce che la circostanza che la vicenda fosse già nota non incide sull’esistenza del pericolo, né in relazione al suo aspetto ontologico né rispetto alle vicende di aggravamento o modifica. Ciò che rileva è la sussistenza del pericolo al momento dell’adozione e l’impossibilità di farvi fronte con rimedi ordinari. L’ordinanza era intervenuta dopo le diffide contrattuali del 2011 e del 2014 e subito dopo il sopralluogo che aveva rilevato un evidente peggioramento: il motivo è infondato.
Passando al secondo motivo, l’appellante invocava l’art. 72 legge fallimentare e l’art. 51 della stessa legge, sostenendo il proprio diritto a sciogliersi dagli impegni convenzionali. La Corte ritiene che la ratio derogatoria dell’art. 72 non possa essere enfatizzata fino a riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990. Le obbligazioni assunte sono funzionali alla trasformazione urbanistica e perseguono l’interesse pubblico; se la convenzione non soggiace ai limiti fallimentari, l’amministrazione può pretenderne l’adempimento dal soggetto sottoscrittore.
Il terzo motivo riguarda la natura propter rem delle obbligazioni convenzionali. La Corte conferma che il carattere reale comporta che anche il titolare dei diritti reali possa essere chiamato a rispondere, senza che dalla natura ambulatoriale discenda la liberazione dell’originario stipulante (Cass. civ., Sez. III, n. 16999 del 2015; Cass. civ., Sez. II, n. 12571 del 2002). L’obbligazione solidale facoltizza l’amministrazione a individuare il soggetto da intimare, senza che l’esclusione di un coobbligato ne determini l’illegittimità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3141 del 2019). Gli atti privatistici di cessione e il regolamento condominiale non sono opponibili all’amministrazione né modificano la titolarità degli obblighi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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