Iscrizione al REA e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 430 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’iscrizione, la mancata iscrizione o la variazione dei dati di un’impresa presso il Registro delle Imprese e il REA tenuti dalla Camera di Commercio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. In tali fattispecie la Camera di Commercio non esercita un potere amministrativo discrezionale, ma svolge una mera attività accertativa dei requisiti di legge, di natura vincolata. Ne consegue che il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo avverso il diniego di iscrizione è inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva presentato istanza di iscrizione al Registro delle Imprese dei dati relativi all’avvio dell’attività di gestione di stabilimenti balneari, da esercitarsi su un’area demaniale marittima oggetto di concessione intestata a una diversa società. Il Comune aveva autorizzato il subingresso, con provvedimento poi revocato.
Con Determina RI/PRA/2025/16476/800 del 29 luglio 2025, la Camera di Commercio, previa comunicazione dei motivi ostativi, aveva rigettato l’istanza, richiedendo l’allegazione di un atto di cessione di azienda e la relativa prova documentale. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR. Il Comune si è costituito a difesa del provvedimento; la società controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione sollevata dalla società controinteressata. La questione riguarda la natura dell’attività svolta dalla Camera di Commercio nel procedimento di iscrizione e variazione dei dati d’impresa: se essa costituisca esercizio di un potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero un’attività di mero accertamento, attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche della Sezione, secondo cui le controversie concernenti l’iscrizione o la mancata iscrizione di un’impresa presso il Registro delle Imprese, così come quelle relative alle iscrizioni e annotazioni dei dati comunicati, anche in variazione, rientrano pacificamente nella cognizione del giudice ordinario.
La ragione risiede nella qualificazione dell’attività camerale. Nelle fattispecie in esame la Camera di Commercio svolge una mera attività accertativa, riferita all’esistenza o meno dei requisiti di legge, avente natura vincolata e, come tale, non implicante alcun esercizio di discrezionalità amministrativa. Il diniego opposto all’istanza di iscrizione è dunque espressione di un accertamento tecnico, non di una scelta tra interessi contrapposti.
A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 474 del 2025, Cassazione civile sez. un. n. 6028 del 2022, TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 707 e n. 706 del 2021, T.A.R. Veneto, sez. III, n. 519 del 2021, Cons. Stato sez. V n. 7801 del 2019 e Cons. Stato sez. VI n. 1670 del 2016.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo andrà riassunto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione dell’erroneità dell’indicazione fornita dalla Camera di Commercio circa l’autorità giurisdizionale cui rivolgersi per contestare l’atto impugnato.
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Nota della Redazione
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