Il condono edilizio è personale e il silenzio assenso richiede domanda completa (Cons. Stato n. 10288 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di condono edilizio ha natura essenzialmente personale: il provvedimento di rigetto va notificato all’originario richiedente e non agli acquirenti successivi dell’immobile, che restano estranei al rapporto procedimentale. Il subentro del nuovo proprietario, anche al fine di integrare la documentazione, richiede un atto espresso di voltura della domanda. La formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 35, comma 19, legge n. 47/1985 postula la completezza della domanda e l’integrale pagamento dell’oblazione; in caso di carenze documentali il termine decorre solo dal momento della loro eliminazione. La produzione integrativa tardiva conferma l’ostacolo alla formazione del silenzio e legittima il diniego, atto dovuto per decorso del termine senza integrazione esaustiva.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria, dal 2010, di un fondo in un comune campano sul quale insistono immobili oggetto di tre istanze di condono edilizio presentate nel 2004 dagli originari proprietari ai sensi della legge n. 326/2003. Nel 2017 la società ha prodotto documentazione integrativa per superare i motivi ostativi comunicati nel 2009 ai danti causa.
Il Comune ha respinto le istanze con provvedimenti del gennaio 2019, notificati soltanto agli originari richiedenti, e ha annullato il silenzio assenso formatosi. La società ha impugnato davanti al TAR Campania, che con sentenza n. 3864/2022 ha respinto il ricorso. Di qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alle garanzie partecipative, rileva che il procedimento volto a condonare opere edilizie riveste natura essenzialmente personale: il Comune non è tenuto a notificare gli atti della procedura al nuovo acquirente, perché titolare resta il soggetto che ha presentato la domanda di sanatoria. Richiama TAR Veneto n. 1135 del 2014, secondo cui il rigetto del condono va notificato solo all’originario richiedente e non ai successivi acquirenti.
Sul secondo motivo, il subentro del nuovo proprietario, anche al fine di integrare la documentazione mancante, avrebbe richiesto un atto espresso di voltura della domanda di condono, nella specie assente. La produzione integrativa successiva corrobora la tesi dell’Amministrazione, perché conferma che all’epoca sussisteva un ostacolo alla formazione del silenzio assenso. Sul piano normativo l’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, come modificato dall’art. 2, comma 37, legge n. 662/1996, prevede l’improcedibilità della domanda per carenza documentale, regime richiamato dai commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. Nel caso di specie l’onere, spettante agli originari proprietari, non è stato tempestivamente assolto: il diniego è quindi atto dovuto.
Quanto al silenzio assenso, il Collegio richiama la costante giurisprudenza (Sez. V n. 5894 del 2011; Sez. V n. 1440 del 1995; Sez. VI n. 3661 del 2015): il meccanismo non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine dalla presentazione della domanda e dal pagamento dell’oblazione, occorrendo l’acquisizione della prova dei requisiti soggettivi e oggettivi. Il termine decorre solo dal momento in cui le carenze documentali sono eliminate.
Infine, il quarto motivo è respinto perché il terzo condono, di cui alla legge n. 326/2003, è maggiormente restrittivo e non ammette la sanatoria per le nuove costruzioni a destinazione non residenziale; l’immobile in contestazione ha natura non residenziale e esula quindi dalla disciplina invocata. L’appello è infondato; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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