Inammissibili doglianze su sanabilità se diniego condono non impugnato (TAR Sicilia n. 312 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione dell’ordinanza di demolizione sono inammissibili le censure con cui il ricorrente, pur deducendo vizi propri del provvedimento, contesti in realtà il presupposto del diniego di sanatoria e la sanabilità delle opere. Ove il provvedimento di diniego della domanda di condono non sia stato impugnato, esso si consolida e non può essere superato incidentalmente nel giudizio sull’ordine demolitorio. L’ingiunzione a demolire, inoltre, può essere eseguita dal comproprietario nei limiti della porzione di fabbricato nella sua effettiva disponibilità, non essendo a lui riferibile l’intero immobile.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune e concernente opere realizzate in difformità alla concessione edilizia, consistenti nella chiusura delle verande a piano terra e primo e nella realizzazione del piano secondo. L’ingiunzione è stata emessa nei confronti dei comproprietari del solo secondo piano, in ragione del diniego opposto nel 2019 alla domanda di concessione in sanatoria presentata nel 1986 dalla dante causa, allora proprietaria dell’intero manufatto.

Il ricorso è affidato a un’unica articolata censura che deduce la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. La ricorrente sostiene di non essere autrice dell’abuso né proprietaria dell’intero immobile e contesta l’applicabilità del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, posto a fondamento del diniego di condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, in pendenza del giudizio, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991, definita con la sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 23 maggio 2025, che l’ha dichiarata in parte inammissibile e per il resto respinta. Venuta meno la sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio reputa inammissibili le doglianze con cui la ricorrente, lungi dal contestare l’ordine di demolizione per vizi propri, lamenta che il vincolo di inedificabilità assoluta non troverebbe applicazione nella fattispecie, sostenendo di fatto la sanabilità dei manufatti. Dagli atti risulta che l’istanza di sanatoria presentata dalla dante causa è stata rigettata con provvedimenti di diniego del 2019, mai impugnati.

Da qui la conseguenza processuale: il ricorrente non può utilmente invocare in giudizio la sanabilità delle opere, poiché il diniego, non opposto, si è ormai consolidato. Le censure che si risolvono in una contestazione del suo fondamento restano estranee al thema decidendum dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.

La censura residua, con cui si deduce di non essere proprietaria dell’intero immobile ma solo del secondo piano, è invece infondata. Il provvedimento impugnato evidenzia che i destinatari sono comproprietari della sola porzione identificata in catasto al secondo piano del fabbricato. Ne segue che l’ordine di demolizione non può che riguardare la porzione nella disponibilità della ricorrente.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile nei limiti indicati e, per il resto, rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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