Astreintes agli interessi legali e commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3570 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione al titolo comportante obbligo di pagamento di somme giustifica la condanna alle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, non può che decorrere dal giorno in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati per l’esecuzione e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Una volta accertato l’inadempimento non contestato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 28.11.2024 che riconosce in suo favore il diritto al risarcimento del danno per la mancata percezione della retribuzione diretta e differita in due anni scolastici, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme e all’attribuzione del punteggio maturato.
Notificato il titolo il 29.11.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il ricorso per ottemperanza al giudicato ex art. 114 c.p.a. La pretesa del ricorrente risulta adeguatamente documentata e l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo.
Su questa premessa il Tribunale accerta l’inottemperanza e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta dal ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto a tale gestione, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, però, è fatta decorrere dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata, per espressa previsione normativa, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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