Il conflitto familiare oggettivo legittima il divieto di detenzione di armi anche per la vittima (TAR Valle d’Aosta n. 51 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive ma svolge una funzione cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati, fondandosi su una valutazione prognostica di elementi che possono anche non avere rilevanza penale. La sussistenza di una situazione di conflittualità, anche familiare, nella sua oggettività costituisce valido motivo per l’emanazione di provvedimenti interdittivi in materia di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dal ruolo di vittima assunto dall’interessato. Tale provvedimento si basa su un giudizio di affidabilità che deve sussistere in maniera piena e limpida, e la revoca della licenza di porto d’armi costituisce conseguenza diretta e vincolata del divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava due provvedimenti: il decreto del Presidente della Regione con funzioni prefettizie che gli imponeva il divieto di detenzione di armi e munizioni, e il decreto del Questore di Aosta che revocava la licenza di porto fucile per uso venatorio. Il tutto traeva origine da una querela per presunte minacce e da un contesto di accesa conflittualità familiare con altri soggetti, tutti legati da rapporti di parentela.
Il ricorrente sosteneva che i provvedimenti fossero illegittimi, fondandosi esclusivamente sulla querela poi archiviata. Evidenziava di essere lui stesso vittima di comportamenti vessatori, come dimostrato dal decreto penale di condanna emesso nei confronti dei suoi aggressori, di non avere precedenti penali e di aver sempre svolto attività venatoria senza irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del soggetto detentore di armi, e che il provvedimento di divieto non presuppone l’accertamento di un concreto abuso, essendo sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio basato sugli elementi esaminati.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte ha rilevato che il provvedimento non si fondava sulla mera querela, ma sulla precisa valutazione dell’Amministrazione di prevenire situazioni che potessero degenerare, essendo emersa una situazione di conflittualità oggettiva. Il Collegio ha condiviso l’orientamento per cui tale conflittualità, anche in ambito familiare e indipendentemente dalle responsabilità delle parti, legittima l’adozione di misure interdittive in un’ottica preventiva.
Quanto alle sopravvenute circostanze favorevoli – l’archiviazione e la condanna dei soggetti confliggenti – il TAR le ha ritenute inconferenti in quanto successive all’adozione degli atti. Ha inoltre precisato che la finalità precauzionale del divieto non richiede che esso si fondi su fatti di abuso già avvenuti in passato.
La Corte ha infine confermato il rapporto di presupposizione tra il divieto di detenzione e la revoca della licenza di porto d’armi, costituendo quest’ultima una conseguenza diretta e vincolata del primo: non è ammissibile che un soggetto possa portare armi che non può detenere.
Nota della Redazione
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