Difetto di istruttoria sull’area interessata dall’abuso e riedizione del potere demolitorio (Cons. Stato n. 10289 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento rigoroso della estraneità delle opere al titolo edilizio e della loro localizzazione su area non assentita. Il Comune che fondi l’ingiunzione sulla diversità dei mappali interessati rispetto a quelli ricompresi nella concessione deve dare conto, con accurate misurazioni, del relativo perimetro, non potendosi affidare a valutazioni sommarie della planimetria allegata al titolo. Ove tale verifica manchi, il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento e riedizione del potere amministrativo nei limiti indicati dal giudice.

Il Fatto

La società titolare di un capannone ad uso magazzino per prodotti edilizi ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una serie di manufatti — tettoie in legno, ricovero attrezzi, ampliamento dell’area adibita all’attività con deposito di inerti — realizzati su particelle catastali diverse da quella sulla quale insiste l’immobile oggetto di concessione edilizia del 1999.

Il TAR per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 599/2022, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo e sufficientemente motivato l’ordine di demolizione. Le società hanno quindi proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione sotto il profilo della violazione del titolo abilitativo, dell’affidamento e della strumentalità delle opere rispetto alla costruzione principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura incrociata della concessione edilizia n. 669/1999 e dell’ordinanza di demolizione, per verificare se le prescrizioni imposte nel titolo consentissero depositi esterni di inerti e se le opere contestate ricadessero nell’area assentita. La concessione ammetteva l’attività di magazzino all’interno del volume esistente e tollerava soltanto depositi provvisori esterni, con franco dal confine di almeno cinque metri.

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto il rilievo difensivo sulla natura delle opere: la loro consistenza e tipologia, oltre alla collocazione al di fuori dell’area di pertinenza, escludono ogni richiamo alla vicinitas e confermano la necessità del titolo edilizio ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001.

Il nucleo del ragionamento investe però il diverso profilo della istruttoria. Il Comune aveva qualificato le opere come costruite senza titolo sul presupposto che soltanto il manufatto insistente sul mappale 93 fosse assentito, mentre quelli sui mappali 198 e 199 sarebbero risultati abusivi. Il Collegio giudica non del tutto convincente questa ricostruzione: dall’esame della planimetria allegata al titolo — ritenuta dal Comune non probante — la conclusione dell’ente locale non appare del tutto accreditata.

Da qui l’accoglimento dell’appello nei limiti del dedotto difetto di motivazione. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’ente, ma impone al Comune di rieditare il potere e di specificare, mediante accurate misurazioni, se nell’area interessata siano o meno ricompresi anche i mappali 198 e 199. Solo all’esito di tale verifica potrà dirsi dimostrata la estraneità delle opere al titolo.

La sentenza di primo grado è quindi riformata, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti in conformità alla motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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