Silenzio espropriativo e acquisizione sanante tardiva: spese alla P.A. (TAR Puglia n. 1028 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, integralmente satisfattivo della pretesa azionata, determina cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con pronuncia di improcedibilità che ha contenuto di accertamento nel merito del rapporto amministrativo. La P.A. che provvede solo dopo la scadenza del termine di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241/1990 e dopo la notifica del ricorso versa in soccombenza virtuale e va condannata alle spese processuali ex art. 91 c.p.c., non potendosi compensare l’onere sostenuto dal ricorrente per ottenere ciò che l’amministrazione doveva compiere d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria per successione testamentaria di un terreno ricadente nel Comune di Brindisi, aveva subito l’avvio della procedura espropriativa per l’adeguamento della S.S. 7 Appia. L’indennità era già stata percepita, ma la vicenda non era stata definita: mancavano la voltura catastale e la trascrizione del decreto di esproprio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Da qui l’obbligo, per la ricorrente, di continuare a corrispondere l’I.M.U. su un fondo ormai destinato alla viabilità.
Con istanza del 22-24 marzo 2024 la proprietaria ha sollecitato la conclusione del procedimento, eventualmente mediante provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’A.N.A.S. S.p.A. è rimasta inerte e la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna al risarcimento del danno da indebito pagamento dell’imposta. Solo il 28 maggio 2025, dopo la notifica del ricorso, l’ente ha adottato il decreto di acquisizione sanante n. 469910.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di rito: la domanda risarcitoria avrebbe imposto la conversione del rito da camerale a ordinario. I difensori della ricorrente hanno dichiarato a verbale la rinuncia alla pretesa risarcitoria, consentendo la decisione con il rito del silenzio. La questione resta così circoscritta all’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione.
Sul merito, il Tribunale osserva che risulta per tabulas l’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento esplicito sollecitato. La ricorrente ne ha riconosciuto il carattere satisfattivo e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorso, ritualmente incardinato e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini ex art. 87, terzo comma, c.p.a., è dunque divenuto improcedibile.
Il percorso argomentativo si fonda sui principi consolidati della giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato Sez. IV n. 3493 del 2023; Cons. Stato Sez. III n. 559 del 2022). La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, realizzata con provvedimento spontaneo e non in esecuzione di un ordine giudiziale. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile la pretesa, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Il Collegio distingue tale esito dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone una situazione nuova tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La decisione ex art. 34, comma 5, c.p.a. non ha valenza meramente processuale: contiene l’accertamento del rapporto amministrativo controverso e della pretesa sostanziale vantata dall’interessato.
Sul regime delle spese, il Tribunale applica la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. L’A.N.A.S. ha riscontrato l’istanza solo il 28 maggio 2025, ben oltre il termine di trenta giorni e dopo la notifica del ricorso: la condanna alle spese liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, segue quindi al riconoscimento che l’ente avrebbe dovuto provvedere tempestivamente.
Nota della Redazione
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