Rinuncia al ricorso estingue il giudizio per mancanza di interesse (TAR Lazio n. 8255 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio quando l’atto dispositivo del rapporto controverso sopravvenuto alla proposizione del ricorso, quale un provvedimento che sostituisce integralmente quello impugnato e che rinnova l’istruttoria, elida l’interesse alla definizione della controversia. La declaratoria di estinzione non richiede l’accertamento dell’infondatezza o della fondatezza delle pretese dedotte, ma costituisce l’esito processuale conseguente alla cessazione della materia del contendere per effetto della manifestazione di volontà abdicativa della parte ricorrente. In presenza di giusti motivi, quali le sopravvenienze che hanno indotto alla rinuncia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR per il Lazio il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) del 19 novembre 2019, con cui era stata comunicata la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato, con riferimento a una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici. Con motivi aggiunti, la società aveva altresì impugnato il successivo provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, con il quale era stata richiesta la restituzione di titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a una somma determinata.
La ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, aveva dedotto plurime censure avverso i provvedimenti di decadenza e recupero, chiedendo altresì l’annullamento dei chiarimenti operativi e delle FAQ pubblicate dal GSE sul proprio sito internet e l’accertamento della nullità degli stessi atti. Successivamente all’impugnazione, la società presentava l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 56, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il GSE rigettava detta istanza con un provvedimento che sostituiva integralmente quello originariamente impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., la società ricorrente aveva depositato in giudizio l’atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, avendo il GSE rigettato, con un successivo provvedimento che sostituisce in toto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, l’istanza di riesame ex art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020.
La Corte ha quindi ritenuto che non residuasse altro che prendere atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa, dichiarando estinto il giudizio per rinuncia. La declaratoria di estinzione costituisce l’esito necessario della manifestazione di volontà abdicativa della parte ricorrente, la quale, a seguito delle sopravvenienze, ha ritenuto di non coltivare ulteriormente la controversia e ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione, tenuto conto delle sopravvenienze che hanno indotto la società ricorrente a rinunciare al giudizio. La sentenza è stata pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, con la presenza dei difensori delle parti.
Nota della Redazione
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