Impianti pubblicitari: l’assenza del piano generale non giustifica il diniego (TAR Puglia n. 1109 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del piano generale degli impianti pubblicitari non costituisce motivo legittimo per negare le autorizzazioni all’installazione. L’art. 36, comma 8, d.Lgs. n. 507/1993, che impediva di dare corso alle istanze fino all’approvazione del regolamento e del piano, è stato abrogato dall’art. 1, comma 847, legge n. 160/2019. Il Comune deve pertanto esaminare nel merito le richieste, verificando i presupposti fissati dalle norme a tutela della sicurezza della viabilità, dell’ambiente e del paesaggio, e può rilasciare un’autorizzazione temporanea risolutivamente condizionata all’adozione dello strumento pianificatorio. L’inerzia dell’amministrazione non può comprimere il diritto di iniziativa economica garantito dall’art. 41 Cost. Né occorre il nulla osta dell’ente proprietario della strada quando i tratti stradali ricadono nel centro abitato di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della produzione, installazione e noleggio di impianti pubblicitari, ha presentato al Comune di Massafra cinque istanze per il posizionamento di altrettanti impianti lungo la S.S. 7 Appia, in tratti interni al centro abitato.
Con nota del 30 giugno 2021 il Comune ha comunicato i motivi ostativi, richiamando la mancata adozione del piano degli arredi e delle pubblicità e l’assenza del parere A.N.A.S. Dopo le controdeduzioni della società, il Comune ha notificato il provvedimento di diniego del 14 ottobre 2021. La società ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, sia il preavviso sia il diniego definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nella materia: il Codice della Strada, il d.P.R. n. 495/1992 e il d.Lgs. n. 507/1993. L’art. 23, comma 4, cod. strada riserva ai Comuni la competenza sull’installazione di mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
Il Tribunale individua nei due strumenti di pianificazione — il regolamento comunale e il piano generale degli impianti pubblicitari — il mezzo attraverso cui l’ente disciplina la distribuzione degli impianti e stabilisce limiti e divieti in relazione agli interessi pubblici coinvolti. Nel caso concreto è pacifica la mancata adozione del piano da parte del Comune.
Il passaggio decisivo riguarda l’art. 36, comma 8, d.Lgs. n. 507/1993, che consentiva al Comune di non dare corso alle istanze fino all’approvazione del regolamento e del piano: la norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 847, legge n. 160/2019. Da ciò il Collegio trae la conseguenza che l’assenza dello strumento pianificatorio non giustifica il diniego e che le istanze vanno valutate alla stregua delle norme vigenti ratione temporis.
Il Tribunale richiama un indirizzo consolidato: Cons. Stato, Sez. VI, n. 244 del 2017, Cons. Stato, Sez. VII, n. 10257 del 2024, TAR Puglia, Lecce, n. 414/2019 e n. 876/2020, TAR Lombardia, Milano, n. 1118/2006, TAR Puglia, Bari, n. 245/2021 e la Corte cost. n. 355/2002. Da tali pronunce ricava che il Comune non può trincerarsi dietro un diniego generalizzato, ma deve esaminare in concreto le caratteristiche dimensionali, di visibilità e di collocazione degli impianti, potendo ricorrere a un’autorizzazione temporanea condizionata all’adozione della regolamentazione.
Quanto al secondo motivo ostativo, il Collegio esclude che occorresse il parere A.N.A.S.: i siti ricadono in tratti interni al centro abitato e Massafra supera i diecimila abitanti, come da estratto I.S.T.A.T. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e salvezza dei successivi provvedimenti in sede di riedizione del potere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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