Conversione permesso soggiorno da studio a lavoro e scadenza titolo (TAR Lombardia n. 2778 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio non impedisce la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato. L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nel prevedere che il titolo ottenuto per motivi di studio o tirocinio può essere convertito “comunque prima della sua scadenza”, non introduce decadenze né sanzioni. Il termine fissato dal legislatore ha portata meramente acceleratoria del procedimento amministrativo, fondandosi i presupposti sostanziali dell’istanza sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo e non sulla tempestività della domanda nella vigenza del precedente permesso. L’amministrazione deve quindi compiere una valutazione prognostica sull’inserimento lavorativo del richiedente, senza attribuire rilievo formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza del titolo di studio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 14.09.2022 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. L’amministrazione aveva respinto la domanda per mancata certificazione degli esami sostenuti, mancata iscrizione al nuovo anno accademico, omessa dimostrazione di mezzi adeguati di sussistenza e mancato rinnovo della polizza sanitaria.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha evidenziato che sin dal 27.01.2022 era stata presentata domanda di conversione del permesso da studio a lavoro subordinato, supportata dalla dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, accogliendo il ricorso. La questione giuridica centrale riguarda il rapporto tra la scadenza del permesso per motivi di studio e la possibilità di conversione in permesso per lavoro.
Il Collegio richiama il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cons. St., sez. III, n. 7318/2022; Cons. St., sez. III, n. 6884/2022): l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, laddove ammette la conversione “comunque prima della sua scadenza”, non prevede decadenze o sanzioni. A fronte della concreta volontà dello straniero di soggiornare legalmente per svolgere regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del titolo di studio.
Il Tribunale distingue il rinnovo dal rilascio per motivi di lavoro. Mentre il primo è condizionato alla disponibilità reddituale, il secondo è subordinato a un elemento – il contratto di lavoro – idoneo a dimostrare la capacità reddituale, con un profilo rivolto al futuro e non al periodo già decorso. La conversione consegue dunque a una valutazione prognostica favorevole sull’inserimento nel mondo del lavoro e sull’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio (TAR Parma n. 154/2016; TAR Bologna n. 3/2018).
Il termine fissato dal legislatore per la richiesta di conversione ha quindi portata meramente acceleratoria, fondandosi i presupposti sostanziali sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo e non sulla tempestività della domanda. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato la stipulazione del contratto in epoca anteriore alla scadenza del permesso, ma decisiva è la documentata disponibilità del lavoro al tempo della richiesta, risultando l’attività ancora attuale.
L’amministrazione ha quindi omesso di considerare la dimostrazione dei presupposti che, almeno in astratto, giustificano la conversione del titolo. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese in ragione della fattispecie complessiva.
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Nota della Redazione
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