Oneri concessori e monetizzazione degli standard tra qualificazione urbanistica e verificazione tecnica (Cons. Stato n. 10295 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento degli oneri di urbanizzazione costituisce un contributo per la realizzazione delle opere, senza che sorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata dalla trasformazione edilizia. La qualificazione della destinazione d’uso prevalente di un insediamento ai fini del computo degli oneri concessori va operata sulla base delle opere assentite e delle attività effettivamente svolte, non della sola attività asseritamente principale. La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard è un beneficio di carattere eccezionale, espressione di discrezionalità amministrativa, ammesso da previsioni regionali. La verificazione tecnica disposta in appello può confermare il computo comunale e rideterminare il solo valore delle aree, con obbligo di restituzione dell’eccesso e interessi legali.
Il Fatto
La società appellante gestisce un’avio-superficie e ha ottenuto dal Comune un permesso di costruire per l’ampliamento delle strutture esistenti. Il titolo edilizio quantificava gli oneri concessori in una somma complessiva e la monetizzazione per la mancata cessione delle aree a standard in un ulteriore importo.
La società ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la determinazione degli oneri e della monetizzazione, chiedendone l’accertamento e l’annullamento. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea inclusione delle opere già assentite con precedente concessione, la non corretta qualificazione urbanistica dell’attività e l’erroneo valore delle aree.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto una verificazione tecnica articolata in tre quesiti: destinazione d’uso prevalente delle opere, congruità del computo degli oneri, valore delle aree da cedere. La relazione ha qualificato l’insediamento come a carattere direzionale/commerciale, non artigianale, e ha confermato il computo comunale.
Quanto al primo motivo, il Collegio lo ha ritenuto infondato. La natura composita e variegata delle attività, non riducibili alla sola manutenzione dei velivoli, e il carattere significativo delle opere assentite confermano la qualificazione commerciale/direzionale. Il verificatore ha accertato che il Comune ha fatto esclusivo riferimento alle opere del nuovo titolo, senza includere quelle della precedente concessione, così cadendo la censura sulla prescrizione.
La Corte ha poi ribadito che il pagamento degli oneri di urbanizzazione non è legato alla concreta realizzazione delle opere né alla collocazione dell’area, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 6211 del 2013. Irrilevante è quindi che le opere non siano state ancora realizzate.
Il secondo motivo è stato accolto solo in parte. La monetizzazione, beneficio eccezionale e discrezionale, è stata confermata nel criterio di calcolo fondato sul d.m. n. 1444/1968 e sulle norme del PRG. Il valore indicato dal verificatore risulta però inferiore a quello comunale, con conseguente rideterminazione dell’importo e obbligo di restituzione dell’eccesso, con maggiorazione degli interessi legali dal pagamento.
Le spese del doppio grado sono state compensate; le spese di verificazione poste a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Nota della Redazione
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