Concorso Agenzia Entrate: ricorso inammissibile per mancata prova di resistenza (TAR Lazio n. 497 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione degli esiti di una prova concorsuale, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando il candidato non consegua, neppure in caso di integrale accoglimento delle censure, una collocazione utile in graduatoria. L’interesse ad agire, di cui all’art. 100 cod. proc. civ., postula una lesione attuale e concreta e va verificato prima della tempestività del ricorso. La prova di resistenza impone di dimostrare che l’accoglimento condurrebbe a una posizione tale da assicurare il bene della vita conteso, compreso il novero degli idonei entro il limite dei posti banditi aumentati del venti per cento.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a una selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità nell’area dei funzionari. La prova scritta consisteva in 70 quiz a risposta multipla, con attribuzione di +0,43 punti per risposta esatta e -0,08 punti per risposta errata. La ricorrente conseguiva 21,08/30, lamentando l’errore nella formulazione di due quesiti, i n. 5 e n. 69.
La candidata chiedeva il riconoscimento di 1,02 punti aggiuntivi e l’aggiornamento della posizione in graduatoria per i posti banditi nella Regione Veneto. L’Agenzia eccepiva la tardività e, nel merito, l’assenza di prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse ad agire, ritenendola logicamente antecedente a quella della tempestività. Richiamando l’indirizzo del Giudice d’appello (Cons. Stato n. 1093\2025), osserva che il giudice deve dapprima verificare la lesività dell’atto e solo dopo controllare la tempestività della notifica e del deposito.
Nel merito dell’ammissibilità, la Corte accoglie l’eccezione di difetto di interesse. Anche accogliendo entrambe le censure, la ricorrente otterrebbe 22,10 punti, collocandosi tra la posizione 905 e la 920 della graduatoria. Poiché alla Regione Veneto erano assegnati 689 posti, e ai sensi dell’art. 7 del bando — in applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 — sono idonei i candidati collocati entro il venti per cento dei posti successivi all’ultimo bandito, il limite utile si colloca al posto n. 827.
La ricorrente non potrebbe dunque ambire, neppure in linea astratta, a una collocazione tra gli idonei e non potrebbe conseguire il bene della vita sperato tramite l’accoglimento del gravame.
La declaratoria di inammissibilità assorbe la questione della tempestività dei motivi aggiunti, che seguono la medesima sorte del ricorso introduttivo. Per mera completezza, il Collegio soggiunge che l’impugnazione sarebbe stata in astratto fondata solo quanto al quesito n. 5, privo di risposte esatte secondo la costante giurisprudenza della Sezione, e infondata quanto al quesito n. 69 (TAR Lazio sez. II ter n. 11611\2025): alla ricorrente sarebbero spettati non 1,02 ma solo 0,43 punti in più, per un totale di 21,51.
Nota della Redazione
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