Plagio scientifico e sanzioni universitarie fuori dall’art. 23 Cost. (Cons. Stato n. 10297 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento universitario che disciplina l’integrità della ricerca scientifica e commina il richiamo formale riservato per il plagio non introduce sanzioni amministrative punitive ai sensi dell’art. 23 Cost., perché i suoi effetti restano circoscritti al rapporto professionale e deontologico tra il singolo ricercatore e l’Ateneo, senza operare nell’ordinamento generale. L’art. 33 Cost. riconosce alle università un’ampia autonomia organizzativa, delimitata dalla legge n. 240/2010, che comprende il potere di darsi ordinamenti autonomi e di definire obblighi e sanzioni interne. La nozione di plagio recepita dal Codice di Condotta Europeo per l’integrità della ricerca, riferita anche alle idee e non solo alle opere, non è affetta da irragionevole vaghezza. La riservatezza sul nome del soggetto sanzionato non depotenzia la deterrenza né la tutela difensiva dell’interessato.

Il Fatto

Il Rettore di un Ateneo, a seguito di una segnalazione relativa a un presunto plagio commesso da una ricercatrice, nominava una Commissione di indagine ai sensi del Regolamento per l’integrità nella ricerca scientifica. La Commissione ascoltava l’interessata, redigeva una prima relazione, esaminava le controdeduzioni e depositava la relazione conclusiva. Su tale base il Senato Accademico comminava il richiamo formale riservato.

Nel medesimo periodo l’Ateneo bandiva una procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento. La ricercatrice partecipava per sei insegnamenti, risultando idonea non vincitrice per cinque e inidonea per uno. Impugnava quindi davanti al TAR Piemonte sia gli atti sanzionatori sia quelli della selezione, sostenendo la loro illegittimità e il collegamento in un unico disegno illecito. Il TAR respingeva il ricorso e la ricorrente appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di illegittimità del Regolamento di Ateneo, che l’appellante riteneva introduttivo di illeciti e sanzioni per via regolamentare in violazione dell’art. 23 Cost.. Il motivo non è fondato. L’art. 33 Cost. riconosce alle istituzioni di alta cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato, e la legge n. 240/2010 individua il perimetro entro cui le università esercitano il potere di autorganizzazione.

Il punto decisivo è la natura della misura. Gli obblighi e le sanzioni previsti dal Regolamento non operano sul piano dell’ordinamento generale: i loro effetti sono circoscritti al rapporto professionale e deontologico tra il singolo ricercatore e l’Ateneo che ha conferito l’incarico. Non si configura pertanto alcuna sanzione amministrativa. La Corte valorizza anche il dato concreto: la sanzione è rimasta confinata ai rapporti tra Ateneo e ricercatrice e non è stata diffusa né alla comunità scientifica né all’ambito universitario.

Quanto alla dedotta irragionevole vaghezza della nozione di plagio, il Collegio rileva che essa discende dalla terminologia recepita dal Codice di Condotta Europeo per l’integrità della ricerca, che include espressamente le idee oltre alle parole e alle opere. La riservatezza sul nome del sanzionato, poi, risponde a un precetto posto a tutela dello stesso interessato e non ne comprime le difese, svolte in un procedimento a ampia partecipazione e concluso da pronuncia collegiale.

Il secondo motivo concerne il difetto di competenza del Senato Accademico, sul presupposto che la nozione di membro dell’Ateneo riguardi solo il personale strutturato. La censura è respinta: la locuzione comprende tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alle attività di ricerca dell’Università, e l’appellante, all’avvio del procedimento, era titolare di un contratto di collaborazione alla ricerca, oltre ad aver ricoperto incarichi di vice direzione, docenza e cultrice della materia. La collegialità dell’organo garantisce l’esatta individuazione dei casi di plagio.

Il terzo motivo investe l’istruttoria e la motivazione. La Corte osserva che la segnalazione non era anonima ma solo successivamente oscurata nella sottoscrizione, circostanza comunque irrilevante. Assume rilievo dirimente che la sovrapposizione dei testi evidenziasse numerose coincidenze non virgolettate e senza citazione della fonte, indicate nel documento istruttorio, sì che l’interessata aveva potuto controdedurre e la Commissione valutare anche le pubblicazioni integrali, concludendo non irragionevolmente per il plagio e l’autoplagio.

Infine, la valutazione comparativa rientra nella discrezionalità dell’Ateneo, non sindacabile in assenza di irragionevolezza o intento vessatorio, e non è provato alcuno sviamento di potere collegato alla sanzione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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