Parere paesaggistico superfluo se l’abuso è insanabile per aumento volumetrico (Cons. Stato n. 10295 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’intervento edilizio per il quale è richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica è precluso in assoluto nell’area di riferimento, il procedimento si arresta in una fase preliminare rispetto al giudizio paesaggistico. In tal caso il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è superfluo, perché il suo rilascio comporterebbe un ingiustificato aggravamento procedimentale privo di utilità. Ai sensi dell’art. 167, quarto comma, lett. a), d.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di opere che abbiano prodotto aumento volumetrico, il rigetto dell’istanza costituisce esito vincolato del procedimento.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito nel Comune di Torre del Greco ha presentato istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica in relazione a opere già attinte da un’ordinanza di demolizione. Il Dirigente del Settore Urbanistica ha respinto l’istanza e il provvedimento è stato poi rettificato con successivo atto. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Campania, che ha respinto il ricorso.
Proposto appello, il ricorrente ha censurato la sentenza per non avere rilevato l’omesso coinvolgimento dell’autorità statale preposta al vincolo, per difetto di motivazione e per omessa pronuncia sui singoli profili di sanabilità delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, laddove l’istanza sia destinata a un immediato rigetto per la radicale inammissibilità dell’attività edilizia, il parere dell’autorità preposta al vincolo non è richiesto: l’acquisizione del parere comporterebbe un inutile onere per l’amministrazione procedente.
Il Collegio richiama l’art. 167, quarto comma, lett. a), d.Lgs. n. 42/2004, che circoscrive l’accertamento di compatibilità ai soli lavori privi di incidenza volumetrica. Poiché le opere contestate hanno determinato creazione e aumento di volume, il diniego rappresenta l’esito vincolato del procedimento, senza che residui spazio per il giudizio paesaggistico.
Quanto agli altri motivi, la Corte li ritiene inammissibili e infondati: essi sollecitano una rivalutazione di quanto già statuito in altro giudizio sulla medesima fattispecie, con formazione di giudicato sulla natura dell’intervento come nuova costruzione.
Il Collegio ribadisce che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni, non dai singoli manufatti isolatamente considerati.
Ne consegue il rigetto dell’appello, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
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