Annullamento d’ufficio tardivo e falso affidamento sul certificato di destinazione urbanistica (Cons. Stato n. 10299 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire non può essere superato dall’amministrazione che abbia essa stessa rilasciato il certificato di destinazione urbanistica e il parere favorevole sul quale il privato ha fondato il proprio affidamento. La falsa rappresentazione dello stato di fatto, idonea a escludere il limite temporale dell’autotutela, richiede un comportamento della parte interessata che abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale o determinando una non veritiera percezione dei presupposti di legge. Non integra tale ipotesi la mera incompletezza degli elaborati progettuali, quando la destinazione dell’area risulti attestata da un provvedimento comunale che non rechi alcuna indicazione ostativa. La comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso del termine, non rinvenendosi nell’art. 21 nonies alcun indice che consenta una lettura dilatoria. La decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori non opera in via automatica, ma richiede un provvedimento esplicito che la dichiari.

Il Fatto

La società appellata otteneva dal Comune il certificato di destinazione urbanistica, che attestava per l’area la zona omogenea destinata ad attrezzature per lo sport. Su tale base presentava istanza e conseguiva il permesso di costruire per un impianto sportivo con campi da padel, edificio di servizio e parcheggio.

Oltre un anno dopo il Comune avviava il procedimento di annullamento d’ufficio, sostenendo che il titolo fosse stato rilasciato su una falsa rappresentazione dei luoghi, perché l’area ricadeva nella sottozona destinata a fiera e mercato, incompatibile con l’edificio progettato. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, che definiva il ricorso con sentenza in forma semplificata, accogliendolo. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al rito, la definizione con sentenza in forma semplificata rientra nel potere di apprezzamento del giudice di primo grado e i termini risultano rispettati. Il Comune, non costituitosi, non poteva dolersi della mancata istruttoria: secondo il metodo dispositivo temperato dall’art. 64 c.p.a., spetta alle parti allegare e contestare i fatti, e il giudice non è tenuto a supplire all’inerzia della pubblica amministrazione.

Le censure sull’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti accessori sono infondate: il diniego di proroga e la constatazione della scadenza del termine per l’inizio dei lavori sono contenuti consequenziali rispetto all’annullamento del titolo, che travolge l’intero provvedimento. Quanto alla pretesa decadenza, la Corte chiarisce che essa non opera in modo automatico e richiede un provvedimento esplicito; nel caso concreto il provvedimento non indicava con precisione la data di ricezione della comunicazione di inizio lavori.

Il nucleo della decisione riguarda il quinto motivo. Il Comune assumeva che la società avesse omesso di rappresentare la sottozona ostativa negli elaborati allegati all’istanza. La Corte rileva che il certificato di destinazione urbanistica e il parere favorevole provenivano dal medesimo ufficio comunale e che il rapporto di immedesimazione organica non consente all’ente di invocare a proprio favore la confusione dei propri atti. L’affidamento del privato si era formato su un atto dell’amministrazione, non su una propria condotta decettiva. Manca dunque il presupposto per derogare al termine annuale.

Infine, il sesto motivo è respinto: dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990 non emergono indici di sospensione del termine a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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