Concorso docenti: legittimo il quesito sui testi letterari nella classe AB25 (Cons. Stato n. 10296 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso collettivo proposto da più candidati che, avendo partecipato al medesimo concorso, facciano valere posizioni giuridiche coincidenti e non confliggenti, aspirando tutti al riconoscimento della stessa maggiorazione di punteggio, senza alterazione della reciproca posizione in graduatoria. Nel merito, il quesito che chiede di individuare l’opera da cui è tratto un passo letterario rientra nel tema “Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)” e dunque nel programma d’esame della classe di concorso. La valutazione di pertinenza del quesito appartiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non è sindacabile se non abnorme o frutto di travisamento dei fatti.

Il Fatto

Otto candidati impugnano davanti al TAR Lazio l’esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso AB25, indetto con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022. L’esclusione deriva dal mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100, in relazione al quesito somministrato nella prova del 18 marzo 2022, turno pomeridiano.

I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’esclusione e del quesito, deducendone la formulazione in violazione dell’art. 35 del Decreto Dipartimentale n. 23/2022, perché relativo a un argomento — i testi letterari — non previsto nel programma allegato al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021. Il TAR accoglie l’eccezione di inammissibilità per carattere cumulativo del ricorso e, comunque, lo ritiene infondato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Il ricorso collettivo è ammissibile: i ricorrenti vantano posizioni giuridiche e pretese coincidenti e fra loro non confliggenti, avendo partecipato al medesimo concorso e aspirando alla stessa maggiorazione di punteggio conseguente all’accoglimento. L’accoglimento non altera la loro posizione reciproca in graduatoria. L’appello è dunque fondato su questo punto.

Nel merito, invece, l’impugnazione non è fondata. Il quesito rientra nel più ampio argomento dei testi letterari, ricompreso nel tema “Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)”. Non era pertanto estraneo al programma d’esame, e il suo mancato superamento doveva essere computato ai fini della redazione della graduatoria finale.

La Corte qualifica la valutazione della commissione come espressione di discrezionalità tecnica. Tale apprezzamento non appare né abnorme né frutto di travisamento dei fatti, e pertanto è immune da mende. Il Collegio richiama sul punto la costante giurisprudenza amministrativa che ha già deciso fattispecie analoghe.

La sentenza appellata è quindi confermata con diversa motivazione: il ricorso di primo grado, dichiarato ammissibile, è respinto nel merito perché infondato, e non già dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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