Opere abusive in area vincolata e nozione di nuova costruzione (Cons. Stato n. 10298 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la nozione di nuova costruzione rilevante ai fini dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 abbraccia qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio attuato mediante opere che, indipendentemente dai materiali impiegati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi intendere per tale qualunque manufatto fisicamente ancorato al suolo. L’assenza delle preventive autorizzazioni paesaggistica, sismica e dell’ente parco rende l’opera abusiva e legittima l’ordine di demolizione. Il richiamo al glossario dell’edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018 non giova quando l’opera contestata non corrisponde alla fattispecie ivi descritta. La mera installazione di pompe di calore non equipara il locale caldaia realizzato in ampliamento volumetrico. Non sussiste contraddizione motivazionale tra l’annullamento disposto per un’opera e la conferma dell’ordine per altra opera di diversa natura, consistenza e rilevanza.
Il Fatto
Il Comune di Positano ha ingiunto, con ordinanza n. 22 del 25 maggio 2020, la demolizione e la rimessa in pristino di opere edilizie accertate come abusive all’esito di sopralluogo. L’ordinanza richiamava l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso solo in parte, annullando l’ordine limitatamente ai pannelli solari e al ricovero in muratura per le bombole del gas, e respingendo le censure sulle altre opere. Avverso tale sentenza è stato proposto appello, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa assorbente: tutti gli interventi contestati insistono in area tutelata e sono stati realizzati senza le preventive autorizzazioni paesaggistica, sismica e dell’Ente Parco dei Monti Lattari. L’intero territorio comunale è peraltro vincolato dal d.m. 23 gennaio 1954. La speciale tutela paesaggistica connota quindi l’intera vicenda.
Su questa base il Consiglio di Stato ritiene di esaminare congiuntamente i motivi, perché afferenti ai medesimi riferimenti normativi e al medesimo prospetto di vincoli. Il primo giudice ha correttamente osservato che per nuova costruzione deve intendersi qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia che, a prescindere dai materiali e dal grado di amovibilità, presenti carattere di stabilità fisica e permanenza temporale, cioè qualunque manufatto ancorato al suolo.
Quanto al locale caldaia, il richiamo al punto 26 del glossario di edilizia libera è inconferente: quella previsione riguarda la mera installazione di pompe di calore, mentre l’opera contestata è un locale con infisso in alluminio, nuova volumetria che modifica il fabbricato e non costituisce semplice pertinenza. Il Collegio esclude pertanto la contraddizione motivazionale dedotta, rilevando che gli abusi annullati in primo grado non presentano le condizioni legittimanti degli impianti fotovoltaici e del ricovero bombole e sono comunque di diversa natura, consistenza e rilevanza.
Le opere oggetto del secondo e del quarto motivo — il solaio laterocementizio con terrazzo e pergolato e le vetrate panoramiche amovibili — presentano nella specie i connotati della nuova costruzione, con piena aderenza ai profili di illegittimità rilevati dal Comune e confermati dal TAR. Per le stesse ragioni, legate all’alterazione permanente dello stato dei luoghi in area protetta e all’assenza dei titoli, è infondato anche il motivo sul terrazzo in ampliamento. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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